(Annesso II - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
             Protezione della fauna e della flora native 
1. Saranno vietate la cattura o le interferenze nocive, tranne che in
conformita' con un permesso. 
2. Questi permessi  specificheranno  le  attivita'  autorizzate,  ivi
compreso quando, dove  e  da  chi  devono  essere  svolte  e  saranno
rilasciat solo nelle seguenti circostanze: 
       (a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o 
  informazioni scientifiche; 
       (b) per fornire campioni per musei, erbari, giardini 
  zoologici e botanici, o altre istituzioni o utilizzazioni educative
  o culturali; 
       (c) per provvedere alle conseguenze inevitabili di attivita' 
  scientifiche  non  diversamente  autorizzate  in  base  ai   sotto-
  paragrafi (a) o (b) precedenti, o alla costruzione e  funzionamento
  di attrezzature di supporto scientifico. 
3.  Il  rilascio  di  questi  permessi  sara'  limitato  in  modo  da
assicurare che: 
       (a) non siano catturati piu' animali, uccelli o piante native 
  di quanto non sia strettamente necessario per soddisfare agli scopi
  stabiliti nel paragrafo 2 sopra; 
       (b) siano uccisi solo piccoli quantitativi di mammiferi o 
  uccelli nativi ed in nessun caso  siano  uccisi  piu'  mammiferi  o
  uccelli nativi della  popolazione  locale  di  quanti  possano,  in
  combinazione  con  altre  catture  consentite,  essere  normalmente
  sostituiti  per  via  di  riproduzione  naturale   nella   stagione
  successiva; 
       (c) sia preservata la diversita' delle specie, nonche' 
  l'habitat essenziale alla  loro  esistenza  ed  all'equilibrio  dei
  sistemi ecologici esistenti nell'ambito  della  zona  del  Trattato
  Antartico. 
4. Ogni  specie  di  mammiferi,  uccelli  e  piante  native  elencate
all'Appendice A al presente  Annesso  sara'  designata  come  "Specie
particolarmente protetta" e  godra'  di  una  particolare  protezione
delle Parti. 
5.   Non   saranno   rilasciati   permessi   per   catturare   specie
particolarmente protette salvo se la cattura: 
       (a) e' effettuata per finalita' scientifiche obbligatorie; 
       (b) non pone a repentaglio la sopravvivenza o il ricupero di 
  quella specie o popolazione locale; 
       (c) si avvale di tecniche non letali laddove appropriato. 
6. Tutte le catture  di  mammiferi  e  di  uccelli  indigeni  saranno
effettuate secondo modalita' comportanti il minimo grado di pena e di
sofferenza possibile.