(Annesso II - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
     Introduzione di specie non-native di parasiti e di malattie 
1. Nessuna specie di animali o di piante non native  della  zona  del
Trattato Antartico sara' introdotta sulla terra o  sulle  piattaforme
di ghiaccio o nelle acque della zona del  Trattato  Antartico  tranne
che in conformita' con un permesso. 
2. I cani non saranno introdotti sulla terra o sulle  piattaforme  di
ghiaccio ed i cani attualmente in quelle zone saranno  rimossi  entro
il 1 Aprile 1994. 
3. I permessi in base al paragrafo 1 di qui sopra saranno  rilasciate
per consentire l'importazione unicamente degli animali e delle piante
elencate all'Appendice B al presente  Annesso  e  specificheranno  la
specie, i  quantitativi  e  se  del  caso,  l'eta',  il  sesso  e  le
precauzioni da adottare per prevenire fughe o contatti con la fauna e
la flora indigene. 
4. Ogni pianta o animale per il quale e' stato rilasciato un permesso
in conformita' con i paragrafi 1 e 3 saranno,  prima  della  scadenza
dell'autorizzazione, rimossi dalla  zona  del  Trattato  Antartico  o
eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci che non
comportano rischi per la fauna o la flora indigene.  L'autorizzazione
specifichera' il presente obbligo. Tutte le altre  piante  o  animali
introdotti nella zona del Trattato Antartico non nativi di tale zona,
compresa  ogni  progenie,  saranno  rimossi  o   eliminati   mediante
incineramento o mezzi altrettanto efficaci in maniera da essere  resi
sterili, a meno che sia determinato che non presentano rischi per  la
fauna o la flora native. 
5. Nulla nel presente Articolo  si  applichera'  all'importazione  di
viveri alimentari nella zona del Trattato Antartico a condizione  che
nessun animale vivente sia importato  a  tal  fine  e  che  tutte  le
piante, parti di animali e prodotti  siano  mantenute  in  condizioni
accuratamente controllate ed eliminate in conformita'  con  l'Annesso
III al Protocollo ed all'Appendice C del Presente Annesso. 
6.  Ciascuna  Parte  richiedera'  che  siano  adottate   precauzioni,
comprese quelle elencate all'Appendice C al presente Annesso, al fine
di prevenire l'introduzione di micro-organismi (i.e. virus,  batteri,
parasiti, fermenti, funghi) non presenti nella fauna  e  nella  flora
native.