(Annesso II - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                            Informazioni 
Ciascuna Parte preparera'  e  mettera'  a  disposizione  informazioni
enumerando in particolar modo le attivita' interdette, fornendo liste
delle specie particolarmente protette a tutte quelle persone presenti
nella zona del Trattato Antartico o che intendono entrarvi,  al  fine
di  assicurare  che  queste  persone  comprendono  ed  osservano   le
disposizioni del presente Annesso.