(Annesso II - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                       Scambio di informazioni 
1. Le Parti prenderanno accordi per: 
       (a) raccogliere e scambiare documentazione (in particolare le 
  registrazioni delle autorizzazioni) nonche' statistiche relative al
  numero o ai quantitativi di ciascuna specie di mammiferi, uccelli o
  piante  native  catturate  annualmente  nella  zona  del   Trattato
  Antartico; 
       (b) ottenere e scambiare informazioni per quanto concerne lo 
  status dei mammiferi, uccelli, piante e invertebrati  nativi  nella
  zona  del  Trattato  Antartico,  nonche'  per  quanto  riguarda  il
  fabbisogno di protezione di  ogni  specie  o  popolazione  richiede
  protezione; 
       (c) stabiliranno, ad uso delle Parti, una forma comune per 
  presentare queste informazioni in conformita' con il paragrafo 2 in
  appresso. 
2. Ciascuna Parte informera' le  altre  Parti  nonche'  il  Comitato,
prima della fine del mese di Novembre di  ciascun  anno,  riguardo  a
qualsiasi passo adottato in conformita' con il  paragrafo  1  di  cui
sopra ed al numero ed alla natura del permesso rilasciato in base  al
presente Annesso nel periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.