ARTICOLO 9 Emendamento o modifica 1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da una misura adottata in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica siano state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale e' stata adottata a meno che una i piu' Parti Consultive al Trattato Antartico notifichino il Depositario entro quel periodo di tempo che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare la misura. 2. Ogni emendamento o modifica di questo Annesso che diviene effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sara' stata ricevuta dal depositario.