(Annesso II - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                       Emendamento o modifica 
1. Il presente Annesso puo'  essere  emendato  o  modificato  da  una
misura adottata in conformita' con l'Articolo  IX  (1)  del  Trattato
Antartico. A meno che  la  misura  non  specifichi  diversamente,  si
riterra' che l'emendamento o la  modifica  siano  state  approvate  e
diverranno  effettive  un  anno  dopo  la  chiusura  della   Riunione
Consultiva del Trattato Antartico nella quale  e'  stata  adottata  a
meno  che  una  i  piu'  Parti  Consultive  al   Trattato   Antartico
notifichino il Depositario entro quel periodo di tempo che desiderano
una proroga di quel periodo o che non intendono approvare la misura. 
2.  Ogni  emendamento  o  modifica  di  questo  Annesso  che  diviene
effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra'  in
seguito effettiva  nei  confronti  di  ogni  altra  Parte  quando  la
notifica dell'approvazione di detta Parte sara'  stata  ricevuta  dal
depositario.