(Annesso III - art. 1)
  ANNESSO III AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO 
                              ANTARTICO 
                GESTIONE ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI 
                             ARTICOLO 1 
                          Obblighi Generali 
   1. Il presente Annesso si applichera'  alle  attivita'  intraprese
nella zona del Trattato Antartico attinenti a  programmi  di  ricerca
scientifica, turismo e tutte le altre  attivita'  governative  e  non
governative nella  zona  del  Trattato  Antartico  per  le  quali  si
richiede un preavviso anticipato in base  all'Articolo  VII  (5)  del
Trattato Antartico, nonche'  alle  attivita'  di  supporto  logistico
connesse. 
   2. Il quantitativo di rifiuti prodotti o eliminati nella zona  del
Trattato Antartico sara' diminuito in tutta la misura del possible in
modo da ridurre al minimo  l'impatto  sull'ambiente  Antartico  e  le
interferenze  con  i  valori  naturali  dell'Antartide,  la   ricerca
scientifica  e  gli  altri  usi  dell'Antartide  compatibili  con  il
Trattato Antartico. 
   3.  L'immagazzinamento  dei   rifiuti,   la   loro   gestione   ed
eliminazione  dalla  zona  del   Trattato   Antartico,   nonche'   il
riciclaggio   e   la   riduzione   delle   fonti,   dovranno   essere
considerazioni essenziali nella pianificazione  e  nello  svolgimento
delle attivita' nella zona del Trattato Antartico. 
   4. I rifiuti rimossi dalla zona del Trattato  Antartico,  dovranno
in tutta la misura del possibile essere rinviati nel paese nel  quale
le attivita' che hanno dato luogo ai rifiuti sono state organizzate o
in ogni altro paese  in  cui  siano  stati  presi  provvedimenti  per
l'eliminazione  di  tali  rifiuti  in  conformita'  con  gli  accordi
internazionali pertinenti. 
   5. I siti gia' utilizzati e quelli attuali per l'eliminazione  dei
rifiuti sul territorio ed i siti di lavoro abbandonati dove  si  sono
svolte attivita' dell'Antartico  saranno  ripuliti  da  chi  ha  dato
origine a questi rifiuti e dagli utenti di questi siti. Tale  obbligo
non sara' interpretato nel senso di esigere: 
       (a) la rimozione di ogni struttura designata come sito o 
  monumento storico; oppure 
       (b) la rimozione di ogni struttura o materiale di rifiuto in 
  circostanze in cui la rimozione in base a qualsiasi opzione pratica
  darebbe come risultato un impatto ambientale deteriore maggiore che
  se la struttura o il materiale di rifiuto  fossero  stati  lasciati
  nel loro attuale sito.