(Annesso III - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                         Prassi di gestione 
Ciascuna Parte: 
       (a) designera' un funzionario di gestione dei rifiuti per 
  sviluppare e sorvegliare i piani di gestione dei rifiuti;  in  loco
questa responsabilita' sara' delegata ad una persona  appropriata  in
ciascun sito; 
       (b) assicurera' che i membri di queste spedizioni ricevano 
  l'addestramento volto a limitare l'impatto delle operazioni di 
  detta Parte sull'ambiente Antartico e siano informati riguardo alle
prescrizioni del presente Annesso; 
       (c) scoraggera' l'uso di prodotti di cloruro di poli-vinile 
  (PVC) ed assicurera' che le spedizioni nella zona del Trattato 
  Antartico siano avvisate di ogni prodotto PVC che si intende 
  introdurre nella zona del Trattato Antartico affinche' tali 
  prodotti possano essere rimossi successivamente in conformita'  con
il presente Annesso.