(Annesso III - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                       Emendamento o modifica 
1. Il presente Annesso  puo'  essere  emendato  o  modificato  da  un
provvedimento adottato in  conformita'  con  l'Articolo  IX  (1)  del
Trattato Antartico.  A  meno  che  il  provvedimento  non  specifichi
diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono  state
approvati; essi diverranno effettivi un anno dopo la  chiusura  della
riunione consultiva del Trattato Antartico nel corso della quale sono
stati adottati, a meno che una o piu' Parti consultive  del  Trattato
Antartico notifichino il depositario entro tale periodo di tempo, che
desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono  approvare
l'emendamento. 
3. Ogni emendamento o modifica di tale Annesso che diviene  effettivo
in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra  diverra'  in  seguito
effettivo nei confronti di ogni altra parte  quando  la  notifica  di
approvazione di detta Parte sara' stata ricevuta dal Depositario.