ARTICOLO 13 Emendamento o modifica 1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvati; essi diverranno effettivi un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nel corso della quale sono stati adottati, a meno che una o piu' Parti consultive del Trattato Antartico notifichino il depositario entro tale periodo di tempo, che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare l'emendamento. 3. Ogni emendamento o modifica di tale Annesso che diviene effettivo in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettivo nei confronti di ogni altra parte quando la notifica di approvazione di detta Parte sara' stata ricevuta dal Depositario.