(Annesso IV - art. 15)
                             Articolo 15 
                       Emendamento o Modifica 
   1. Il presente Annesso puo' essere emendato  o  modificato  da  un
provvedimento adottato in  conformita'  con  l'Articolo  IX  (1)  del
Trattato Antartico.  A  meno  che  il  provvedimento  non  specifichi
diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono  state
approvate e diverranno effettive  un  anno  dopo  la  chiusura  della
riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale e'  stata
adottata a meno che una o piu' Parti Consultive al Trattato Antartico
non notifichino il Depositario, entro  quel  periodo  di  tempo,  che
desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono  approvare
il provvedimento. 
   2. Ogni emendamento o modifica del presente  Annesso  che  diviene
effettiva in conformita' con il paragrafo 1  di  cui  sopra  diverra'
successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la
notifica  dell'approvazione  di  detta  Parte  sara'   ricevuta   dal
Depositario.