(Annesso III - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
     ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE RIMOZIONE DALLA ZONA DEL 
                         TRATTATO ANTARTICO 
1. I seguenti rifiuti, se  generati  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Annesso, saranno rimossi dalla zona del  Trattato  Antartico
da cui ha dato origine a tali rifiuti: 
       (a) materiali radio-attivi; 
       (b) batterie elettriche; 
       (c) combustibile, sia liquido che solido; 
       (d) rifiuti contenenti livelli nocivi di metalli pesanti o 
  componenti fortemente tossici e persistentemente nocivi; 
       (e) cloruro di polivinile (PVC), schiuma di poliuretano, 
  schiuma  di  polistirene,  gomma  ed  olii  lubrificanti,   legnami
  trattati ed ogni altro prodotto contenente  additivi  che  potrebbe
  produrre emissioni nocive se incinerato; 
       (f) tutti gli altri rifiuti di materie plastiche ad eccezione 
  dei contenitori di polietilene a bassa densita' (come i sacchi  per
  l'immagazzinamento dei rifiuti), a condizione che tali  contenitori
  siano incinerati in conformita' con l'Articolo 3(1); 
       (g) bidoni da combustibile; e 
       (h) altri rifiuti solidi e non combustibili; 
a condizione che l'obbligo di rimuovere i bidoni ed i rifiuti  solidi
non combustibili indicati nei capoversi (g) e (h) di cui sopra non si
applichi in circostanze in cui la rimozione di tali rifiuti in base a
qualsiasi opzione pratica darebbe  luogo  ad  un  impatto  ambientale
deteriore maggiore che se essi fossero rimasti nei  siti  in  cui  si
trovavano. 
2. I rifiuti liquidi che sono previsti dal paragrafo 1 di  cui  sopra
ed i rifiuti domestici liquidi dovranno essere in tutta la misura del
possibile rimossi dalla zona del Trattato Antartico da  chi  ha  dato
luogo a tali rifiuti. 
3. I seguenti rifiuti dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato
Antartico ad opera di chi ha dato origine a questi rifiuti a meno che
essi non siano incinerati, sterilizzati in autoclave  o  diversamente
trattati in modo tale da essere resi sterili: 
       (a) residui di carcasse di animali importati; 
       (b) culture di laboratorio di micro-organismi e di argenti 
  patogeni delle piante; 
       (c) prodotti aviari introdotti