ARTICOLO 2 ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE RIMOZIONE DALLA ZONA DEL TRATTATO ANTARTICO 1. I seguenti rifiuti, se generati dopo l'entrata in vigore del presente Annesso, saranno rimossi dalla zona del Trattato Antartico da cui ha dato origine a tali rifiuti: (a) materiali radio-attivi; (b) batterie elettriche; (c) combustibile, sia liquido che solido; (d) rifiuti contenenti livelli nocivi di metalli pesanti o componenti fortemente tossici e persistentemente nocivi; (e) cloruro di polivinile (PVC), schiuma di poliuretano, schiuma di polistirene, gomma ed olii lubrificanti, legnami trattati ed ogni altro prodotto contenente additivi che potrebbe produrre emissioni nocive se incinerato; (f) tutti gli altri rifiuti di materie plastiche ad eccezione dei contenitori di polietilene a bassa densita' (come i sacchi per l'immagazzinamento dei rifiuti), a condizione che tali contenitori siano incinerati in conformita' con l'Articolo 3(1); (g) bidoni da combustibile; e (h) altri rifiuti solidi e non combustibili; a condizione che l'obbligo di rimuovere i bidoni ed i rifiuti solidi non combustibili indicati nei capoversi (g) e (h) di cui sopra non si applichi in circostanze in cui la rimozione di tali rifiuti in base a qualsiasi opzione pratica darebbe luogo ad un impatto ambientale deteriore maggiore che se essi fossero rimasti nei siti in cui si trovavano. 2. I rifiuti liquidi che sono previsti dal paragrafo 1 di cui sopra ed i rifiuti domestici liquidi dovranno essere in tutta la misura del possibile rimossi dalla zona del Trattato Antartico da chi ha dato luogo a tali rifiuti. 3. I seguenti rifiuti dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico ad opera di chi ha dato origine a questi rifiuti a meno che essi non siano incinerati, sterilizzati in autoclave o diversamente trattati in modo tale da essere resi sterili: (a) residui di carcasse di animali importati; (b) culture di laboratorio di micro-organismi e di argenti patogeni delle piante; (c) prodotti aviari introdotti