(Annesso III - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
           Eliminazione dei rifiuti mediante incineramento 
1.  Sotto  riserva  del  paragrafo  2  di  cui   sopra,   i   rifiuti
combustibili, diversi da quelli di cui all'Articolo  2  (1)  che  non
sono rimossi dalla zona del Trattato Antartico  saranno  bruciati  in
incineratori le cui emissioni nocive  saranno  ridotte  in  tutta  la
misura del possibile.  Si  terra'  conto  di  tutti  i  parametri  di
emissione e delle prescrizioni relative agli  impianti  eventualmenti
raccomandati, inter alia, dal Comitato e dal Comitato Scientifico per
la Ricerca Antartica. I residui solidi di tale incineramento  saranno
rimossi dalla zona del Trattato Antartico. 
2. Tutte le operazioni di bruciatura all'aperto  di  rifiuti  saranno
programmate non appena possibile, ma non oltre la fine della stagione
1998/1999. In attesa del completamento  di  tale  programmazione,  in
caso sia necessario eliminare i rifiuti  bruciandoli  all'aperto,  si
dovra' tener conto della direzione e della velocita' del vento e  dei
tipi  di  rifiuti  da  bruciare  al  fine  di  limitare  depositi  di
particelle ed evitare tali depositi su  aree  aventi  un  particolare
valore biologico scientifico, storico, estetico e  naturale  comprese
in particolare le aree che godono di una  particolare  protezione  in
base al Trattato Antartico.