(Annesso III - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                Eliminazione di altri rifiuti a terra 
1. I rifiuti non rimossi o  non  eliminati  in  conformita'  con  gli
Articoli 2 e 3 non saranno eliminati in zone libere da ghiacci  o  in
sistemi di acqua dolce. 
2. Le acque di scolo, i rifiuti domestici liquidi e gli altri rifiuti
liquidi non rimossi dalla zona del Trattato Antartico in  conformita'
con l'Articolo 2 saranno per quanto possibile eliminati nei  mari  di
ghiaccio, sulle piattaforme di ghiaccio o sugli strati di ghiaccio  a
terra, a condizione che detti rifiuti, generati da basi localizzate a
terra su piattaforme di ghiaccio o su  strati  di  ghiaccio  a  terra
possano essere eliminati in profondi pozzi di ghiaccio  qualora  tale
mezzo di eliminazione sia l'unica opzione praticabile.  Questi  pozzi
non saranno localizzati sui solchi noti dei ghiacci galleggianti  che
terminano in zone libere da ghiaccio o in zone di forte erosione. 
3. I rifiuti aventi origine negli accampamenti  sul  terreno  saranno
per quanto possibile trasportati da coloro che  hanno  prodotto  tali
rifiuti, in  basi  di  appoggio  o  su  navi  per  l'eliminazione  in
conformita' con il presente Annesso.