(Annesso III - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                  Eliminazione dei rifiuti in mare 
1. Le acque di scolo ed i rifiuti domestici  liquidi  possono  essere
scaricati direttamente in mare,  tenendo  conto  della  capacita'  di
assimilazione dell'ambiente marino ricevente ed a condizione che: 
       (a) tale discarica sia localizzata, ogni qualvolta cio' sia 
  possibile, la'  dove  esistono  le  condizioni  per  una  diluzione
  iniziale ed una rapida dispersione; 
       (b) vasti quantitativi di tali rifiuti (prodotti in una base 
  il cui affollamento medio settimanale in tutta l'estate australe e'
  all'incirca di trenta individui a piu') saranno trattati almeno per
  via di macerazione. 
2. I sotto-prodotti del trattamento  delle  acque  di  scolo  con  il
procedimento del  "Contattore  Rotatorio  Biologico"  o  procedimenti
analoghi, potranno essere eliminati in mare  a  condizione  che  tale
eliminazione non pregiudichi negativamente  l'ambiente  locale  ed  a
condizione anche che tale eliminazione in mare sia in conformita' con
l'Annesso IV del Protocollo.