(Annesso III - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
     Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti 
1. I piani di gestione  dei  rifiuti  preparati  in  conformita'  con
l'Articolo 8, i rapporti sulla loro attuazione nonche' gli  inventari
di cui all'Articolo 8 (3) saranno inclusi  negli  scambi  annuali  di
informazione in conformita' con gli Articoli III e VII  del  Trattato
Antartico e relative Raccomandazioni  in  base  all'Articolo  IX  del
Trattato Antartico. 
2. Ciascuna Parte inviera'  al  Comitato  copie  dei  suoi  piani  di
gestione dei  rifiuti,  nonche'  rapporti  sulla  loro  attuazione  e
revisione. 
3. Il Comitato puo' rivedere  i  piani  di  gestione  dei  rifiuti  e
relativi rapporti e puo' sottoporre alla considerazione  delle  Parti
osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo gli  impatti
e per quanto riguarda  le  modifiche  nonche'  il  miglioramento  dei
piani. 
4. Le Parti possono scambiarsi  informazioni  e  fornire  pareri  per
quanto  riguarda,  inter  alia,  tecnologie  disponibili  con  scarsa
produzione di rifiuti, la  riconversione  degli  impianti  esistenti,
criteri speciali per effluenti, ed adeguati metodi di  scarico  e  di
eliminazione.