Art. 9.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
       Data a Roma, addi' 23 febbraio 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Visto, il Guardasigilli: MANCUSO