Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.