Art. 2.
  1.    A    decorrere   dal   1   gennaio   1995   la   contabilita'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  e la contabilita' finanziaria
delle  unita'  sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere previste
dall'articolo  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dovranno  essere  tenute
separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti.
  2.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico.