Art. 3.
  1.  Il  primo  periodo  del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
  "I  farmaci  collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a),
sono  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  la
corresponsione,  da  parte  dell'assistito,  di una quota per ricetta
pari  a  lire  3.000,  nel  caso  in  cui  sia  prescritta  una  sola
confezione,  e  a  lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o
piu' confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.".
  2.  Il  quarto  periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione
degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi  invalidi  per  servizio  e  degli  invalidi civili al 100 per
cento,  sono  tenuti,  comunque, al pagamento della quota per ricetta
prevista  dal  comma  14;  per le prestazioni di cui al comma 15, gli
stessi  sono  tenuti  al  pagamento di una quota fissa per ricetta di
lire 5.000.".
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla
data  del  31  dicembre  1994.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1995 si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
  4.  Qualora  un  assistito  del  Servizio sanitario nazionale abbia
assoluta necessita', in ragione della particolare patologia cronica o
di  lunga  durata  della  quale  soffre,  di  essere  trattato  con i
medicinali  di  cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge
24   dicembre   1993,   n.  537,  la  USL  competente  provvede  alla
dispensazione  gratuita dei medicinali, purche' l'assoluta necessita'
del   trattamento   sia  stata  riconosciuta  dalla  stessa  USL,  in
conformita'  dei  criteri  che  saranno  a  tal  fine  adottati dalla
Commissione  unica  del farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto.  La  spesa  complessiva  non puo'
superare  l'importo  massimo  di  lire  76  miliardi; detto limite e'
riferito   a   ciascuna   regione  in  proporzione  alla  popolazione
residente.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
impartiscono  alle  unita'  sanitarie locali le istruzioni necessarie
per  l'applicazione  delle disposizioni del comma 4 e per la verifica
del rispetto delle medesime.
  6.  I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica
sull'uomo   nelle  strutture  ritenute  idonee  dal  Ministero  della
sanita',  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Ministro della
sanita'  27  aprile  1992,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti
gratuitamente  dalle  aziende committenti le sperimentazioni cliniche
stesse.