Art. 3. 1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o piu' confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.". 2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1 gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessita', in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purche' l'assoluta necessita' del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformita' dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La spesa complessiva non puo' superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite e' riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono alle unita' sanitarie locali le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 4 e per la verifica del rispetto delle medesime. 6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.