Art. 5. 1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' sostituito dal seguente: " 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialita' oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. Tuttavia la data sopra indicata e' prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia gia' stata rilasciata concessione edilizia e sia gia' iniziata l'attivita' di ristrutturazione". 2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' sostituito dal seguente: " 6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. Tuttavia la data sopra indicata e' prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia gia' stata rilasciata concessione edilizia e sia gia' iniziata l'attivita' di ristrutturazione". 3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' sostituito dal seguente: " 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia stato gia' approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia, ed approvata la spesa relativa per opere di ristrutturazione o di nuova costruzione degli stabilimenti, verra' concessa, da parte del Ministero della sanita', una ulteriore proroga di ventiquattro mesi per l'esercizio delle attivita' di macellazione, tale da consentire il completamento o la realizzazione dei lavori".