Art. 5.
  1.  Il  comma  9  dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  9.  Le  autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20
dicembre  1928,  n.  3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli
impianti  in  attivita'  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  devono  essere  rinnovate  entro  il  28  febbraio  1995, a
richiesta  dell'interessato  da  presentare  all'autorita' competente
secondo  le  vigenti  disposizioni  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto; in sede di rinnovo viene
assegnato  all'impianto il numero di identificazione e viene indicata
la  potenzialita' oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e
funzionali  presenti. Tuttavia la data sopra indicata e' prorogata al
31 ottobre 1995 quando sia gia' stata rilasciata concessione edilizia
e sia gia' iniziata l'attivita' di ristrutturazione".
  2.  Il  comma  6  dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  6.  Le  autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20
dicembre  1928,  n.  3298,  e  della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai
laboratori  in  attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  devono  essere  rinnovate  entro  il  28  febbraio  1995, a
richiesta  dell'interessato  da  presentare  all'autorita' competente
secondo  le  vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede
di   rinnovo   viene   assegnato   al   laboratorio   il   numero  di
identificazione.  Tuttavia  la data sopra indicata e' prorogata al 31
ottobre  1995 quando sia gia' stata rilasciata concessione edilizia e
sia gia' iniziata l'attivita' di ristrutturazione".
  3.  Il  comma  2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  agli articoli 5, 6 e 14, le
autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del  regio decreto 20 dicembre
1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere
efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale
termine  domanda  di  riconoscimento  CE  ai  sensi dell'articolo 13.
Limitatamente  ai macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia
stato gia' approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia,
ed  approvata  la  spesa  relativa per opere di ristrutturazione o di
nuova  costruzione  degli stabilimenti, verra' concessa, da parte del
Ministero  della  sanita', una ulteriore proroga di ventiquattro mesi
per  l'esercizio  delle attivita' di macellazione, tale da consentire
il completamento o la realizzazione dei lavori".