Art. 6.
  1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste
in  un  assegno  non reversibile determinato nella misura di cui alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo  8  della  legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e'
cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.
   2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e' integrato da una somma
corrispondente  all'importo  dell'indennita'  integrativa speciale di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista  per  la  prima  qualifica funzionale degli impiegati civili
dello  Stato  ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello   della   presentazione   della  domanda.  La  predetta  somma
integrativa  e'  cumulabile  con  l'indennita' integrativa speciale o
altra  analoga  indennita'  collegata alla variazione del costo della
vita.
   3.  Qualora  a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla  presente  legge  sia  derivata  o  derivi  la morte, spetta un
assegno  una  tantum  nella  misura  di lire 50 milioni da erogare ai
soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli.
   4.  Qualora  la  persona  sia deceduta in eta' minore l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.".