Art. 7. 1. A decorrere dal 1 giugno 1995 sono istituiti corsi di formazione in materia di organizzazione e gestione dei servizi per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale. 2. La durata dei singoli corsi e i requisiti di ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 marzo 1995. 3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il 30 aprile 1995 tra il Ministero della sanita', la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneita' delle istituzioni private e' verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione dell'amministrazione sanitarie e alla metodologia didattica. 4. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al comma 2 e' compreso quello del bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. 5. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte, per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.