Art. 7.
  1. A decorrere dal 1 giugno 1995 sono istituiti corsi di formazione
in  materia  di  organizzazione  e gestione dei servizi per dirigenti
amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale.
  2.  La  durata  dei  singoli corsi e i requisiti di ammissione sono
stabiliti  con  decreto del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanare entro il 31 marzo 1995.
  3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto
di specifiche convenzioni da stipulare entro il 30 aprile 1995 tra il
Ministero   della   sanita',   la  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali, le
istituzioni  universitarie  o  idonee  istituzioni private. La Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione,  l'Agenzia per i servizi
sanitari  regionali e le istituzioni universitarie possono utilizzare
per  l'organizzazione  dei  corsi,  mediante  specifiche convenzioni,
istituzioni  universitarie,  di  ricerca  o  di formazione superiore,
pubbliche   e  private,  anche  tra  loro  consorziate  o  collegate.
L'idoneita'  delle  istituzioni private e' verificata da una apposita
commissione  scientifica  nominata  dal  Ministro  della  sanita', di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e   tecnologica,  della  quale  fanno  parte  esperti  in  discipline
attinenti  all'organizzazione  dell'amministrazione  sanitarie e alla
metodologia didattica.
  4.  Le  province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere
all'istituzione  dei corsi di cui al comma 1 ai sensi del terzo comma
dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
novembre   1973,   n.  689,  aggiunto  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella
regione  Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al comma 2 e' compreso
quello  del  bilinguismo  rispettivamente  ai  sensi del titolo I del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
  5.  Agli  oneri  relativi al presente articolo si fa fronte, per un
importo  non superiore a lire tre miliardi per anno, con fondi di cui
all'articolo  12,  comma  2,  lettera  b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.