Art. 9.
  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1995, le prestazioni di assistenza
ospedaliera  erogate  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale,
sono  remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni e
dalle  province  autonome  secondo  i  criteri  generali definiti nel
decreto  del  Ministro della sanita' attuativo dell'articolo 8, comma
6,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed integrazioni. Le regioni e le province autonome che
alla  data del 1 gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di
fissazione  delle  nuove  tariffe  applicano,  in via transitoria, le
tariffe  fissate  con  decreto del Ministro della sanita' 14 dicembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
300 del 24 dicembre 1994.
  2.  Le  tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanita'
del  14  dicembre  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  24 dicembre 1994, rappresentano il
livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale
le  regioni  e  le  province  autonome  possono stabilire con propria
determinazione  ed  attraverso  la  negoziazione  dei servizi e delle
prestazioni,   le   corrispettive  tariffe  a  fronte  delle  singole
prestazioni  rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome, con periodicita' almeno
triennale,  provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto
delle  innovazioni  tecnologiche  e  delle variazioni dei costi delle
prestazioni rilevate.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  vigilano sulla corretta
applicazione   del   sistema   di   remunerazione   mediante  tariffe
predeterminate  da parte delle unita' sanitarie locali e dei soggetti
erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto
del  Ministro  della  sanita' attuativo dell'articolo 8, comma 6, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  5.   Al   fine  di  consentire  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie  alla  programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le
province  autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanita' i
provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe
delle  prestazioni,  corredati  dei  relativi dati di riferimento sui
costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
  6.  Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta
sono  definite  dalle  regioni  e  dalle  province autonome in misura
inferiore  alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente
articolo.