IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
   Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  27  agosto  1994,  n.
515; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; 
   Acquisito il parere della competente commissione del Senato  della
Repubblica; 
   Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei
deputati non hanno espresso nei termini il proprio parere; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 24 febbraio 1995; 
   Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle finanze; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                              Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
   stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto. 
2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni,  le  comunita'
   montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i  principi
   contabili  che  si  applicano  alle  attivita'  di  programmazione
   finanziaria, di previsione, di gestione,  di  rendicontazione,  di
   investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto.
   3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale  e
   delle province autonome di Trento e Bolzano. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega
          al  Governo  per  la  riorganizzazione e la revisione della
          disciplina in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza territoriale) reca la delega per
          l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi  diretti  al
          riordino  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro  consorzi
          e delle comunita' montane.
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1 della legge n.
          596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti
          urgenti in materia di finanza locale per l'anno  1994),  e'
          il  seguente:  "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei
          decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre
          1992, n.  421,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o
          piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".