Art. 10 
                    (Servizi per conto di terzi) 
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi,  ivi
   compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un
   debito ed un credito per l'ente, sono ordinati  esclusivamente  in
   capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento  di  cui
   all'articolo 114. 
2. Le   previsioni   e   gli   accertamenti   d'entrata    conservano
   l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.