Art. 100 (Organo di revisione economico-finanziaria) 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico- finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 4. Gli enti locali comunicano al Ministro dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina. Le modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.