Art. 100 
             (Organo di revisione economico-finanziaria) 
1. I consigli comunali,  provinciali  e  delle  citta'  metropolitane
   eleggono con voto  limitato  a  due  componenti,  un  collegio  di
   revisori composto da tre membri. 
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
   a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il 
      quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 
   b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
   c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni
   dei comuni e  nelle  comunita'  montane  la  revisione  economico-
   finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto  dal  consiglio
   comunale o dal consiglio dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea
   della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto
   tra i soggetti di cui al comma 2. 
4. Gli  enti  locali  comunicano  al  Ministro  dell'interno  ed   al
   Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  i  nominativi  dei
   soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni  dall'avvenuta
   esecutivita'  della  delibera  di  nomina.  Le   modalita'   della
   comunicazione   sono   stabilite   con   decreto   del    Ministro
   dell'interno.