Art. 101 (Durata dell'incarico e cause di cessazione) 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articolo 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 105, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Note all'art. 101: - Il testo del comma 3 dell'art. 47 della legge n. 142/1990 gia' citata e' il seguente: "3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti". - Il D.L. n. 293/1994 reca: Disciplina della proroga degli organi amministrativi". Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 2 (Scadenza e ricostituzione degli organi). - 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti". "Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2-3 (Omissis)". "Art. 4 (Ricostituzione degli organi). - 1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti". "Art. 5 (Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli). - 1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. 2-3 (Omissis)". "Art. 6 (Decadenza degli organi non ricostituiti - Re- gime degli atti - Responsabilita'). - 1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva".