Art. 101 
            (Durata dell'incarico e cause di cessazione) 
1. L'organo  di  revisione  contabile  dura  in  carica  tre  anni  a
   decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o  dalla  data
   di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di  cui  all'articolo  47,
   comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e  sono  rieleggibili
   per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a  sostituzione  di
   un singolo componente la durata dell'incarico del  nuovo  revisore
   e' limitata al  tempo  residuo  sino  alla  scadenza  del  termine
   triennale,  calcolata  a  decorrere   dalla   nomina   dell'intero
   collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi
   amministrativi di cui agli articolo 2, 3, comma 1, 4, comma 1,  5,
   comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,  convertito,
   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in  particolare
   per la mancata presentazione  della  relazione  alla  proposta  di
   deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine  previsto
   dall'articolo 105, comma 1, lettera d). 
3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
   a) scadenza del mandato; 
   b) dimissioni volontarie; 
   c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere 
      l'incarico per un periodo di tempo  stabilito  dal  regolamento
      dell'ente. 
 
           Note all'art. 101:
             - Il testo del comma  3  dell'art.  47  della  legge  n.
          142/1990  gia'  citata  e'  il  seguente:  "3.  Nel caso di
          urgenza le  deliberazioni  del  consiglio  o  della  giunta
          possono  essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
          voto espresso dalla maggioranza dei componenti".
             - Il D.L. n. 293/1994  reca:  Disciplina  della  proroga
          degli   organi   amministrativi".   Si  trascrive,  secondo
          l'ordine  progressivo  degli  articoli,  il   testo   delle
          disposizioni alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art.  2  (Scadenza e ricostituzione degli organi). - 1.
          Gli  organi  amministrativi  svolgono  le   funzioni   loro
          attribuite  sino  alla  scadenza  del termine di durata per
          ciascuno di essi previsto ed  entro  tale  termine  debbono
          essere ricostituiti".
             "Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1.
          Gli  organi amministrativi non ricostituiti  nel termine di
          cui  all'articolo  2  sono  prorogati  per  non   piu'   di
          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
          del termine medesimo.
                2-3 (Omissis)".
             "Art.  4  (Ricostituzione  degli  organi). - 1. Entro il
          periodo  di  proroga  gli  organi  amministrativi   scaduti
          debbono essere ricostituiti".
             "Art.  5 (Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime
          dei  controlli).  -  1.  I  provvedimenti  di  nomina   dei
          componenti  di  organi  scaduti  adottati  nel  periodo  di
          proroga sono immediatamente esecutivi.
                2-3 (Omissis)".
             "Art.  6  (Decadenza degli organi non ricostituiti - Re-
          gime degli atti - Responsabilita'). - 1. Decorso il termine
          massimo di proroga senza che si sia  provveduto  alla  loro
          ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
             2.  Tutti  gli  atti adottati dagli organi decaduti sono
          nulli.
             3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei
          casi di cui all'articolo 4, comma  2,  i  presidenti  degli
          organi  collegiali  sono responsabili dei danni conseguenti
          alla decadenza determinata dalla loro  condotta,  fatta  in
          ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella
          condotta omissiva".