Art. 102 (Incompatibilita' ed ineleggibilita') 1. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilita' ed incompatibilita' stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonche' le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente lo- cale. 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel bilancio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Nota all'art. 102: - Il testo dell'art. 2399 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.