Art. 103 
              (Funzionamento del collegio dei revisori) 
1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel  caso
   in cui siano presenti solo due componenti. 
2. Il  collegio  dei  revisori  redige  un  verbale  delle  riunioni,
   ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.