Art. 104 
                (Limiti all'affidamento di incarichi) 
1. Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento   di   contabilita'
   dell'ente   locale,   ciascun   revisore   non    puo'    assumere
   complessivamente piu' di otto incarichi, tra i quali non  piu'  di
   quattro incarichi in comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
   abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i
   5.000 ed i 99.999 abitanti  e  non  piu'  di  uno  in  comune  con
   popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province  sono
   equiparate ai comuni con popolazione pari o  superiore  a  100.000
   abitanti  e  le  comunita'  montane  ai  comuni  con   popolazione
   inferiore a 5.000 abitanti. 
2. L'affidamento  dell'incarico  di  revisione  e'  subordinato  alla
   dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio  1968,
   n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti  di
   cui al comma 1. 
 
           Nota all'art. 104:
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme".