Art. 105 
                             (Funzioni) 
1. L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni: 
   a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le 
      disposizioni dello statuto e del regolamento; 
   b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti 
      allegati e sulle variazioni di bilancio; 
   c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica 
      della gestione relativamente  all'acquisizione  delle  entrate,
      all'effettuazione  delle  spese,  all'attivita'   contrattuale,
      all'amministrazione   dei   beni,   alla   completezza    della
      documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla  tenuta  della
      contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni  anche
      con tecniche motivate di campionamento; 
   d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
      rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il
      termine, previsto dal regolamento di  contabilita'  e  comunque
      non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione  della
      stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.  La  redazione
      contiene l'attestazione  sulla  corrispondenza  del  rendiconto
      alle risultanza della gestione nonche' rilievi,  considerazioni
      e proposte tendenti a conseguire efficienza,  produttivita'  ed
      economicita' della gestione; 
   e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di 
      gestione,  con  contestuale  denuncia  ai   competenti   organi
      giurisdizionali ove configurino ipotesi di responsabilita'; 
   f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64. 
2. Al fine di  garantire  l'adempimento  delle  funzioni  di  cui  al
   precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli
   atti  e  documenti  dell'ente  e  puo'  partecipare  all'assemblea
   dell'organo  consiliare  per  l'approvazione   del   bilancio   di
   previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare
   alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se  previsto  dallo
   statuto  dell'ente,  alle  riunioni  dell'organo  esecutivo.   Per
   consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di
   revisione sono comunicati i relativi ordini  del  giorno.  Inoltre
   all'organo di revisione sono trasmessi: 
   a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di 
      annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi
      degli enti locali; 
   b) da parte del responsabile del servizio finanziario le 
      attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle
      delibere di impegni di spesa. 
3. L'organo di revisione e' dotato,  a  cura  dell'ente  locale,  dei
   mezzi necessari per lo svolgimento  dei  propri  compiti,  secondo
   quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 
 
4. L'organo della  revisione  puo'  incaricare  della  collaborazione
nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o  piu'
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 100, comma 2. 
  I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 
5. I singoli componenti dell'organo  di  revisione  collegiale  hanno
   diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 
6. Lo statuto  dell'ente  locale  puo'  prevedere  ampliamenti  delle
   funzioni affidate ai revisori.