Art. 107 (Compenso dei revisori) 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente lo- cale fino al limite massimo del 20 % in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 105. 3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente lo- cale quando i revisori esercitano le proprie funzione anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 % per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 %. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.