Art. 107 
                       (Compenso dei revisori) 
1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro
   del tesoro vengono fissati i  limiti  massimi  del  compenso  base
   spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente.  Il  compenso
   base e' determinato in relazione alla classe demografica  ed  alle
   spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 
2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente  lo-
   cale fino al limite massimo del 20 % in relazione  alle  ulteriori
   funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 105. 
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente  lo-
   cale quando i revisori esercitano le proprie  funzione  anche  nei
   confronti delle istituzioni  dell'ente  sino  al  10  %  per  ogni
   istituzione e per un massimo complessivo non superiore al  30  per
   cento. 
4. Quando  la  funzione   di   revisione   economico-finanziaria   e'
   esercitata dal collegio dei revisori il  compenso  determinato  ai
   sensi dei commi 1, 2 e  3  e'  aumentato  per  il  presidente  del
   collegio stesso del 50 %. 
5. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
   spettante al revisore  della  comunita'  montana  ed  al  revisore
   dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto  attiene  alla
   classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente  montano
   piu' popoloso facente parte della comunita' stessa  ed  al  comune
   piu' popoloso facente parte dell'unione. 
6. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
   spettante  ai  revisori   della   citta'   metropolitana   si   fa
   riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune
   capoluogo. 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con  la
   stessa delibera di nomina.