Art. 109 
(Modifiche all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)
   1. E' istituita presso il Ministero  dell'interno  la  Commissione
   nazionale per  la  verifica  dei  principi  contabili  degli  enti
   locali. 
2. La Commissione  ha  il  compito  di  verificare  l'attualita'  dei
   principi contabili stabiliti  per  l'attivita'  finanziaria  degli
   enti locali e la congruita' degli strumenti  applicativi,  nonche'
   di proporre, ove occorra, ai Ministri dell'interno  e  del  tesoro
   gli aggiornamenti da apportare. 
3. La Commissione e' nominata dal Ministro dell'interno  con  proprio
   decreto ed e' presieduta da  questi  o  da  un  suo  delegato.  E'
   composto da: 
   a) il Direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero 
      dell'interno, con funzioni di vice presidente; 
   b) il Direttore centrale per la finanza locale del Ministero 
      dell'interno; 
   c) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato del 
      Ministero del tesoro; 
   d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della 
      programmazione economica; 
   e) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
   f) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; 
   g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni 
      italiani (A.N.C.I.); 
   h) due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia 
      (U.P.I.); 
   i) due rappresentanti dell'Unione comuni, comunita' ed enti della 
      montagna (U.N.C.E.M.); 
   l) un rappresentante scelto nell'ambito dei nominativi segnalati 
      dai maggiori  organismi  esponenziali  dei  soggetti  abilitati
      all'esercizio dell'attivita' di revisione economico-finanziaria
      a norma dell'articolo 100, con mandato limitato ad un biennio; 
   m) un rappresentante dell'Associazione ragionieri degli enti 
      locali (A.R.D.E.L.); 
   n) un rappresentante dei segretari comunali e provinciali scelto 
      nell'ambito  dei  soggetti  segnalati  dalle  associazioni   di
      categoria, con mandato limitato ad un biennio; 
   o) un rappresentante dell'Accademia italiana di economia aziendale 
      (A.I.D.E.A.); 
   p) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (A.B.I.).
   4. Per ognuno degli organismi di cui al comma 3 e' nominato  anche
   un componente supplente. 
   5. La Commissione si riunisce almeno in una sessione  annuale.  Ai
   componenti spetta il medesimo trattamento economico  spettante  ai
   componenti della Commissione di ricerca per la finanza locale, con
   imputazione allo stesso capitolo di spesa.