Art. 109 (Modifiche all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione nazionale per la verifica dei principi contabili degli enti locali. 2. La Commissione ha il compito di verificare l'attualita' dei principi contabili stabiliti per l'attivita' finanziaria degli enti locali e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' di proporre, ove occorra, ai Ministri dell'interno e del tesoro gli aggiornamenti da apportare. 3. La Commissione e' nominata dal Ministro dell'interno con proprio decreto ed e' presieduta da questi o da un suo delegato. E' composto da: a) il Direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, con funzioni di vice presidente; b) il Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno; c) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro; d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; e) un rappresentante del Ministero delle finanze; f) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.); h) due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); i) due rappresentanti dell'Unione comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); l) un rappresentante scelto nell'ambito dei nominativi segnalati dai maggiori organismi esponenziali dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione economico-finanziaria a norma dell'articolo 100, con mandato limitato ad un biennio; m) un rappresentante dell'Associazione ragionieri degli enti locali (A.R.D.E.L.); n) un rappresentante dei segretari comunali e provinciali scelto nell'ambito dei soggetti segnalati dalle associazioni di categoria, con mandato limitato ad un biennio; o) un rappresentante dell'Accademia italiana di economia aziendale (A.I.D.E.A.); p) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (A.B.I.). 4. Per ognuno degli organismi di cui al comma 3 e' nominato anche un componente supplente. 5. La Commissione si riunisce almeno in una sessione annuale. Ai componenti spetta il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione di ricerca per la finanza locale, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.