Art. 11 
                    (Piano esecutivo di gestione) 
1. Sulla base del  bilancio  di  previsione  annuale  deliberato  dal
   consiglio,  l'organo  esecutivo   definisce,   prima   dell'inizio
   dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione,  determinando  gli
   obiettivi di gestione ed affidando  gli  stessi,  unitamente  alle
   dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore  graduazione
   delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in  centri  di
   costo e degli interventi in capitoli. 
3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente   articolo   e'
   facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000
   abitanti.