Art. 110 
(Determinazione  delle  classi  demografiche  e   della   popolazione
                             residente) 
1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni   contenute   nel
   presente  decreto  valgono  per  i  comuni,  se  non  diversamente
   disciplinato, le seguenti classi demografiche: 
   a) comuni con meno di 500 abitanti; 
   b) comuni da 500 a 999 abitanti; 
   c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; 
   d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; 
   e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 
   f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 
   g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 
   h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 
   i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 
   l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 
   m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 
   n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 
2. Per le disposizioni del presente  decreto  legislativo  che  fanno
   riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata,  se
   non diversamente disciplinato, per  i  comuni  e  le  province  la
   popolazione residente  calcolata  alla  fine  del  penultimo  anno
   precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati  UNCEM  per
   le comunita' montane. 
3. Per le comunita' montane ed i comuni di  nuova  istituzione  viene
   utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione.