Art. 111 
                 (Consolidamento dei conti pubblici) 
1. Ai fini del consolidamento dei  conti  pubblici  gli  enti  locali
   rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30  della
   legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni. 
 
           Note all'art. 111:
             - Il testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978,  e'  il
          seguente:
             "Art.  25  (come  modificato  dall'art.  21  del D.L. 12
          settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11  novembre
          1983,   n.   638)  (Normalizzazione  dei  conti  egli  enti
          pubblici). - Ai comuni, alle province e  relative  aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella tabella A allegata  alla  presente  legge,  a  quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione  delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'E.N.E.L.,  e' fatto obbligo, entro un anno dall'entrata
          in vigore della presente  legge,  di  adeguare  il  sistema
          della  contabilita'  ed i relativi bilanci a quello annuale
          di competenza e di  cassa  dello  Stato,  provvedendo  alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
             La  predetta  tabella  A  potra'  essere  modificata con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
             Per  l'E.N.E.L.  e  le  aziende di servizi che dipendono
          dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si
          riferisce solo alle previsioni e ai  consuntivi  di  cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
             Gli  enti  territoriali  presentato  in allegato ai loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo definitivo dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
             Ai fini della formulazione dei conti  pluriennali  della
          finanza  pubblica,  e'  fatto  obbligo  agli enti di cui al
          presente  articolo  di  fornire  al  Ministro  del   tesoro
          informazioni  sui  prevedibili flussi delle entrate e delle
          spese per gli anni considerati  nel  bilancio  pluriennale,
          ove   questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
             Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          dei   Ministri   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con  proprio  decreto,  individua
          gli  organismi  e  gli  enti  anche di natura economica che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli enti autonomi
          fieristici, ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente  articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
          al primo comma si riferisce  solo  alle  previsioni  od  ai
          consuntivi in termini di cassa".
             -  Il  testo  dell'art. 29 della legge n. 468/1978, gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art. 29 (Adempimenti dei tesorieri). - Agli adempimenti
          relativi alla trasmissione dei dati periodici di  cassa  di
          cui all'art. 30 della presente legge le province e i comuni
          provvederanno  tramite  i  propri tesorieri, sulla base dei
          dati desunti dai conti  correnti  di  tesoreria  da  questi
          intrattenuti con le amministrazioni interessate.
             A tal fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro
          i  termini  di  cui  al  suddetto  art. 30, alle ragionerie
          provinciali  dello  Stato  competenti  per   territorio   i
          prospetti con gli elementi determinati.
             Copia dei suddetti prospetti verra' trasmessa anche alle
          ragionerie delle regioni.
             Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del
          direttore  della  ragioneria  provinciale  dello  Stato, le
          amministrazioni potranno  procedere  alla  risoluzione  del
          contratto in corso.".
             -  Il  testo  dell'art. 30 della legge n. 468/1978, gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art. 30 (come modificato dall'art. 10  della  legge  23
          agosto  1988,  n. 362) (Conti di cassa). - 1. Entro il mese
          di febbraio di ogni anno, il Ministro del  tesoro  presenta
          al  Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
          settore statale per l'anno in corso,  quale  risulta  dalle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto  con  i  corrispondenti  risultati   verificatisi
          nell'anno   precedente.   Nella   stessa   relazione  sono,
          altresi', indicati i criteri adottati per  la  formulazione
          delle  previsioni  relative  ai  capitoli  di interessi sui
          titoli  del  debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica in-
          via  al  Parlamento  una  relazione   contenente   i   dati
          sull'andamento   dell'economia   nell'anno   precedente   e
          l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
             2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
          del  tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione   sui
          risultati  conseguiti  dalle gestioni di cassa del bilancio
          statale e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel  primo,
          secondo   e   terzo   trimestre  dell'anno  in  corso,  con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
             3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministro
          del  tesoro  presenta  altresi'  al Parlamento per l'intero
          settore pubblico, costituito  dal  settore  statale,  dagli
          enti    di   cui   all'articolo   25   e   dalle   regioni,
          rispettivamente, la stima delle  previsioni  di  cassa  per
          l'anno in corso i risultati riferiti ai trimestri di cui al
          comma  2  e  i  correlativi aggiornamenti della stima annua
          predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei  flussi
          finanziari e dell'espansione del credito interno.
             4.  Con  ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il Ministro del tesoro presenta inoltre  al  Parlamento  la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
             5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con   proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi previsionali e i dati periodici della gestione  di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio  e  ottobre,  i  comuni  e   le   province   debbono
          trasmettere  alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di
          cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.
             6. In detti prospetti  devono,  in  particolare,  essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno e nel trimestre precedente, anche  le  variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso la tesoreria e presso gli  istituti  di  credito)  e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
             7.  Le  regioni  e  le  province  autonome comunicano al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio,  maggio,  agosto  e  novembre i dati di cui sopra
          aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme  dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
             8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma
          2,  il  Ministro  del   tesoro   comunica   al   Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza   dei   residui   alla   fine    dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo  di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
             9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione
          dell'E.N.E.L. e delle aziende di servizi debbono comunicare
          entro il  30  giugno  informazioni  sulla  consistenza  dei
          residui  alla  fine  dell'esercizio  precedente, sulla loro
          struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo  annuale
          del   loro   processo   di   smaltimento,   in   base  alla
          classificazione economica e funzionale.
             10. I comuni, le province e le unita'  sanitarie  locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro il 15 giugno.  Queste ultime provvedono ad  aggregare
          tali  dati  e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al
          Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle
          amministrazioni regionali.
             11. Nessun versamento a carico del bilancio dello  Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente  legge  ed   alle   regioni   se   non   risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi.".