Art. 112 
         (Obbligo di rendiconto per contributi straordinari) 
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati  da  amministrazioni
   pubbliche agli enti locali di cui  all'articolo  1,  comma  2,  e'
   dovuta  la  presentazione   del   rendiconto   all'amministrazione
   erogante  entro  sessanta  giorni   dal   termine   dell'esercizio
   finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del
   servizio finanziario. 
2. Il rendiconto, oltre alla  dimostrazione  contabile  della  spesa,
   documenta  i  risultati  ottenuti  in  termini  di  efficienza  ed
   efficacia dell'intervento. 
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio.  La  sua  inosservanza
   comporta l'obbligo di restituzione  del  contributo  straordinario
   assegnato. 
4. Ove il contributo attenga ad  un  intervento  realizzato  in  piu'
   esercizi finanziari l'ente locale  e'  tenuto  al  rendiconto  per
   ciascun esercizio.