Art. 113 
  (Norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali) 
  1. Non sono ammesse procedure di  esecuzione  e  di  espropriazione
forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1,  comma
2,  presso  soggetti  diversi  dai  rispettivi  tesorieri.  Gli  atti
esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli  sui  beni
oggetto della procedura espropriativa. 
  2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme  di  competenza
degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate a: 
    a) pagamento delle retribuzioni al  personale  dipendente  e  dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; 
    b) pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso; 
    c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 
  3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di  cui  al
comma  2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione   da
adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalita'. 
  4. Le procedure esecutive eventualmente  intraprese  in  violazione
del comma 2 non  determinano  vincoli  sulle  somme  ne'  limitazioni
all'attivita' del tesoriere.