Art. 115 
                       (Tempi di applicazione) 
  1.  Le  disposizioni  relative  alla  struttura  del  bilancio   di
previsione  contenute  nel  capo  secondo  si  applicano  a   partire
dall'esercizio finanziario 1996. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva
la facolta' di anticipazione, con la seguente gradualita': 
    a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti  in
poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi  nelle
aree metropolitane previste dall'articolo 17  della  legge  8  giugno
1990, n. 142; 
    b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e
comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a); 
    c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 
    d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
  3. Ai fini di cui al comma  2  per  le  citta'  metropolitane  vale
l'anno fissato per i comuni di pari dimensione  demografica.  per  le
provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le  unioni
di comuni vale l'anno fissato per il comune  di  maggiore  dimensione
partecipante all'unione  e  per  le  comunita'  montane  vale  l'anno
fissato per il  comune  totalmente  montano  di  maggiore  dimensione
facente parte della comunita'. 
 
           Note all'art. 115:
             - Il testo dell'art. 17 della  legge  n.  142/1990  gia'
          citata e' il seguente:
             "Art.  17 (come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della
          legge 2 novembre 1993, n. 436) (Aree metropolitane).  -  1.
          Sono  considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
          comuni  di  Torino,  Milano,  Venezia,   Genova,   Bologna,
          Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli  e  gli  altri  comuni i cui
          insediamenti  abbiano  con   essi   rapporti   di   stretta
          integrazione   in  ordine  alle  attivita'  economiche,  ai
          servizi  essenziali  alla  vita   sociale,   nonche'   alle
          relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
             2.   La   regione   puo'  procedere  alla  delimitazione
          territoriale di  ciascuna  area  metropolitana,  sentiti  i
          comuni  e le province interessate, entro un anno dalla data
          di entrata in vigore dalla presente legge.
             3. Quando  l'area  metropolitana  non  coincide  con  il
          territorio   di   una   provincia  si  procede  alla  nuova
          delimitazione   delle    circoscrizioni    provinciali    o
          all'istituzione  di  nuove  province  ai sensi dell'art. 16
          considerando l'area metropolitana come  territorio  di  una
          nuova provincia.
             4.  Nell'area  metropolitana  la  provincia si configura
          come  autorita'    metropolitana  con  specifica   potesta'
          statutaria   ed   assume   la   denominazione   di  "citta'
          metropolitana".
             5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la  Sardegna),
          la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto
          previsto   nel   presente   articolo   delimitando   l'area
          metropolitana di Cagliari.".
             - Il primo periodo del comma 1, dell'art. 1, della legge
          n.    436/1993, gia' citata, e' il seguente: "1. Il termine
          di un anno di cui al comma 2 dell'art.  17  della  legge  8
          giugno  1990,  n.  142, e' differito di un ulteriore anno a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge".