Art. 115 (Tempi di applicazione) 1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la seguente gradualita': a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a); c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 3. Ai fini di cui al comma 2 per le citta' metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica. per le provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunita' montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunita'.
Note all'art. 115: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 gia' citata e' il seguente: "Art. 17 (come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436) (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana". 5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.". - Il primo periodo del comma 1, dell'art. 1, della legge n. 436/1993, gia' citata, e' il seguente: "1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".