Art. 116 
(Completamento  degli   inventari   e   ricostruzione   dello   stato
                            patrimoniale) 
  1. Gli enti locali provvedono al completamento degli  inventari  ed
alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre  del
1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per  i  quali  il
termine e' fissato al 31 dicembre 1996.