Art. 117 (Gradualita' di ammortamento dei beni patrimoniali) 1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni patrimoniali relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1996 il 6 % del valore; b) per il 1997 il 12 % del valore; c) per il 1998 il 18 % del valore; d) per il 1999 il 24 % del valore. 2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati.