Art. 117 
         (Gradualita' di ammortamento dei beni patrimoniali) 
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9
   gli enti locali  iscrivono  nell'apposito  intervento  di  ciascun
   servizio  l'importo  dell'ammortamento  accantonato  per  i   beni
   patrimoniali relativi  con  la  seguente  gradualita'  del  valore
   calcolato con i criteri dell'articolo 71: 
   a) per il 1996 il 6 % del valore; 
   b) per il 1997 il 12 % del valore; 
   c) per il 1998 il 18 % del valore; 
   d) per il 1999 il 24 % del valore. 
2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili  non
   registrati acquisiti dall'ente da  oltre  un  quinquennio  possono
   essere considerati, con  modalita'  definite  dal  regolamento  di
   contabilita', interamente ammortizzati.