Art. 12 
              (Relazione previsionale e programmatica) 
1. Gli enti locali di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  allegano  al
   bilancio  annuale  di  previsione  una  relazione  previsionale  e
   programmatica che copra un periodo  pari  a  quello  del  bilancio
   pluriennale. 
2. La relazione previsionale e programmatica ha  carattere  generale.
   Illustra anzitutto le caratteristiche generali della  popolazione,
   del territorio, dell'economia insediata e dei  servizi  dell'ente,
   precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende,
   per  la  parte  entrata,  una  valutazione  generale   sui   mezzi
   finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
   l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. 
3. Per la parte spesa la relazione e' redatta  per  programmi  e  per
   eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati
   nel  bilancio  annuale  e  nel  bilancio  pluriennale,   rilevando
   l'entita'  e  l'incidenza   percentuale   della   previsione   con
   riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di  sviluppo
   ed a quella di investimento. 
4. Per ciascun programma e' data specificazione della  finalita'  che
   si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad  esso
   destinate, distintamente per ciascuno degli  esercizi  in  cui  si
   articola il programma stesso  ed  e'  data  specifica  motivazione
   delle scelte adottate. 
5. La relazione previsionale e  programmatica  fornisce  la  motivata
   dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto  all'esercizio
   precedente. 
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione  indica
   anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia  in  termini
   di  bilancio  che  in  termini   di   efficacia,   efficienza   ed
   economicita' del servizio. 
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza
   delle  previsioni  annuali  e  pluriennali   con   gli   strumenti
   urbanistici, con particolare  riferimento  alla  delibera  di  cui
   all'articolo  14,  comma  1,  lettera  c),  e  relativi  piani  di
   attuazione e con i piani economico-finanziari di cui  all'articolo
   46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
8. Con il regolamento di cui all'articolo 114 e' approvato lo  schema
   di  relazione,  valido  per  tutti  gli  enti,  che  contiene   le
   indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei  conti
   pubblici.