Art. 120 
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993,
                               n. 378) 
1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 
   378, si faccia riferimento all'articolo  25  del  decreto-legge  2
   marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
   aprile 1989, n. 144,  od  all'articolo  21  del  decreto-legge  18
   gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
   marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo  settimo
   del presente testo di legge. 
2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma  1
   si faccia riferimento all'articolo  12-bis  del  decreto-legge  12
   gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
   marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo  37
   del presente testo di legge. 
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378,
   sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato. 
   b) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "2. Il 
      commissario  straordinario  liquidatore,  per  i   comuni   con
      popolazione  sino  a  5.000  abitanti,  o  i  componenti  della
      commissione straordinaria di liquidazione,  per  i  comuni  con
      popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province,  sono
      nominati tra funzionari dotati di  una  idonea  esperienza  nel
      campo finanziario e contabile in  servizio  presso  gli  uffici
      centrali del Ministero dell'interno e le prefetture, presso gli
      uffici centrali  e  locali  del  Ministero  del  tesoro  e  del
      Ministero delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali
      particolarmente esperti, tra  gli  iscritti  nel  registro  dei
      revisori  contabili,  gli  iscritti   nell'albo   dei   dottori
      commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri."; 
   c) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 4 e' sostituito dal 
      seguente:  "il  compenso  spettante  al   commissario   ed   ai
      componenti della commissione, a  carico  della  gestione  della
      liquidazione con prelazione nei confronti degli altri  crediti,
      e'  determinato  in  via  generale  con  decreto  del  Ministro
      dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il  quale
      tiene conto della situazione demografica dell'ente, del  numero
      e del valore  dei  debiti  liquidati,  garantendo  comunque  un
      compenso  minimo.  Al  commissario  ed  ai   componenti   della
      commissione spettano  inoltre  i  rimborsi  di  spesa  previsti
      secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato."; 
   d) il comma 8 dell'articolo 4 e' sostituito dai seguenti: 
      "8.  Gli  amministratori  ed  i  dipendenti  dell'ente   locale
      dissestato sono tenuti a prestare all'organo  straordinario  di
      liquidazione ed ai suoi componenti la  massima  collaborazione,
      consentendo l'accesso agli atti dell'ente  locale,  consegnando
      atti o copie secondo  le  richieste  ed  effettuando  tutte  le
      operazioni  previste  per  legge  o  richieste  ai  fini  della
      liquidazione.  Delle  omissioni   gli   amministratori   ed   i
      dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
      8-bis. Gli  amministratori  dell'ente  locale  dissestato  sono
      tenuti  a  fornire  all'organo  straordinario  di  liquidazione
      locali,  attrezzature  e  personale   congrui   rispetto   alle
      dimensioni dell'ente e all'ammontare della liquidazione,  nelle
      quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. 
      Quest'ultimo    puo'    retribuire    eventuali     prestazioni
      straordinarie effettivamente rese dal personale  dell'ente  lo-
      cale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo  gravare
      l'onere sulla liquidazione. 
      8-ter. Nel  caso  in  cui  l'assegnazione  di  personale  fosse
      documentatamente  impossibile  o  il  personale  assegnato  non
      idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo  straordinario  di
      liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai  fini  del  comma  12
      dell'articolo  6,  incaricare  professionisti  ovvero  assumere
      personale  in  possesso  dei  requisiti   corrispondenti   alle
      mansioni  da  svolgere  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
      determinato, avente la durata massima di un  anno,  autorizzato
      dal Ministro dell'interno  con  proprio  decreto,  su  proposta
      dell'organo straordinario di liquidazione, con onere  a  carico
      della liquidazione. Per i trattamenti economici si  applica  il
      regime  giuridico  di  prelazione  previsto  per   i   compensi
      spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 
      8-quater.   Ai   componenti   dell'organo   straordinario    di
      liquidazione e' consentito, per  l'espletamento  della  propria
      funzione, l'uso  del  mezzo  proprio,  a  condizione  che  essi
      provvedano  a  stipulare  la  polizza   assicurativa   prevista
      dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17
      gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione."; 
   e) dopo il comma 1 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Non compete all'organo  straordinario  di  liquidazione
      l'amministrazione dei residui  attivi  e  passivi  relativi  ai
      fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi
      per investimenti, ivi  compreso  il  pagamento  delle  relative
      spese."; 
   f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituita dalla 
      seguente: 
      "g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;"; 
   g) al comma 3 dell'articolo 6 dopo la lettera e) e' aggiunta la 
      seguente: 
      "e-bis). debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, 
                     non compresi nei provvedimenti di riconoscimento 
                   adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi 
              dall'organo straordinario di liquidazione"; 
   h) la lettera e) del comma 5 dell'articolo 6 e' sostituita dalla 
      seguente: 
      "e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, 
                 non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 
                           luglio 1991 o dall'organo straordinario di 
              liquidazione;"; 
   i) il comma 6 dell'articolo 6 e' abrogato; 
   l) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 6 e' sostituito dal 
      seguente: 
      "Il piano di estinzione si conclude con la proposta di  riparto
      della massa attiva tra  i  creditori,  detratti  gli  oneri  di
      liquidazione  di  cui  al  precedente  comma  4  ed  i   debiti
      finanziati  con  entrate  vincolate  a  norma  di  legge,   con
      soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da  privilegio,
      pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione  stabilite  dalla
      legge"; 
   m) al comma 2 dell'articolo 10 le parole: "entro trenta giorni" 
      sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni"; 
   n) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dai 
      seguenti: 
      "Per le spese  della  liquidazione  l'organo  straordinario  di
      liquidazione   degli   enti    dissestati    puo'    richiedere
      un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che  e'  autorizzata
      dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite
      del dieci per cento dell'importo  complessivo.  L'anticipazione
      viene concessa dal Direttore generale della  Cassa  depositi  e
      prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al
      quale viene comunicata alla prima adunanza utile."; 
   o) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole "entro il termine del 
      15 luglio 1991"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dall'organo
      straordinario di liquidazione"; 
   p) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 e' sostituita dalla 
      seguente: 
      "c) sulla base delle  norme  di  legge  relative  al  personale
      dipendente in eccedenza;"; 
   q) alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole: 
      "Cassa depositi e prestiti;" sono aggiunte le seguenti  "e  con
      altri soggetti esercenti attivita' creditizia"; 
   r) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 14 e' abrogata; 
   s) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. 
      Rideterminazione  della  pianta  organica   e   mobilita'   del
      personale. 1.  L'ente  locale  provvede  alla  rideterminazione
      della pianta organica ed al collocamento in disponibilita'  del
      personale eccedente in base alle disposizioni di legge  vigenti
      in  materia.  L'ente  locale  e'  tenuto  al  pagamento   degli
      emolumenti spettanti  ai  dipendenti  posti  in  disponibilita'
      dalla data della deliberazione e  per  tutta  la  durata  della
      disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da  parte
      dello  Stato  su  richiesta  dell'ente  da  presentarsi   entro
      sessanta   giorni   dalla    cessazione    dello    stato    di
      disponibilita'.". 
 
           Note all'art. 120:
             - Il D.P.R. n. 378/1993 reca: "Regolamento recante norme
          sul risanamento degli enti locali dissestati".
             - Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 e' riportato
          nella nota all'art. 123.
             - Il  testo  dell'art.  21  del  D.L.  n.  8/1993,  come
          modificato  dall'art.  2  del D.L. n. 151/1994 e' riportato
          nella nota all'art.  123.
             - Il testo dell'art. 12-bis  del  D.L.  n.  6/1991  gia'
          citato e' riportato nella nota all'art. 86.
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R. n. 378/1993 gia'
          citato,  come  modificato  dal  presente  D.Lgs.,   e'   il
          seguente:
             "Art.    2    (Aspetti   formali   e   contenuto   della
          deliberazione).  -  1.  La  deliberazione  di  dissesto  e'
          adottata  per  il solo fatto dell'esistenza dei presupposti
          indicati all'art. 1, senza  la  previa  adozione  di  alcun
          altro provvedimento.
             2. (Abrogato).
             3.     La    deliberazione    di    dissesto    illustra
          dettagliatamente le cause  che  l'hanno  determinato  e  la
          formale  ed  esplicita  dichiarazione  di  dissesto  con il
          conseguente intendimento di  avvalersi  delle  disposizioni
          dell'art.  25  del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art.
          21 del decreto-legge n. 8 del 1993.
             4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo
          di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
          E' pubblicata  all'albo  pretorio  dell'ente  nei  modi  di
          legge.
             5.  La  deliberazione  di  dissesto  e'  trasmessa,  con
          assicurata    convenzionale,     entro     sette     giorni
          dall'esecutivita',  alla  commissione  di  ricerca  per  la
          finanza locale ed alla commissione centrale per la  finanza
          locale   operanti   presso   il  Ministero  dell'interno  -
          Direzione  generale  dell'Amministrazione  civile,  e,  per
          conoscenza, al prefetto della provincia.
             6.  Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di
          pubblicazione  dell'estratto  della   deliberazione   nella
          Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   di   nomina   dell'organo
          straordinario  di  liquidazione  ed   all'indicazione   del
          nominativo del commissario o dei commissari straordinari di
          liquidazione.".
             -  Il  testo  dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 378/1993,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   4   (Nomina,   insediamento   e    funzionamento
          dell'organo  straordinario  di liquidazione). - 1. Non puo'
          essere nominato  componente  dell'organo  straordinario  di
          liquidazione  colui  che si trovi nelle condizioni previste
          dall'art. 2399 del codice civile, il segretario comunale  o
          provinciale  che presti o abbia prestato servizio nell'ente
          dissestato ed i revisori dei conti, i commercialisti  ed  i
          ragionieri   che   fanno   parte   o  abbiano  fatto  parte
          dell'organo di revisione dello stesso ente dissestato.
             2.  Il  commissario  straordinario  liquidatore,  per  i
          comuni   con   popolazione  sino  a  5.000  abitanti,  o  i
          componenti della commissione straordinaria di liquidazione,
          per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e
          per  le  province, sono nominati tra i funzionari dotati di
          una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile  in
          servizio   presso   gli   uffici   centrali  del  Ministero
          dell'interno e le prefetture, presso gli uffici centrali  e
          locali  del  Ministero  del  tesoro  e  del Ministero delle
          finanze,   tra   i   segretari   comunali   e   provinciali
          particolarmente  esperti, tra gli iscritti nel registro dei
          revisori contabili,  gli  iscritti  nell'albo  dei  dottori
          commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
             3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni
          con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti o la commissione
          straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le
          amministrazioni provinciali, dopo la nomina,  si  insediano
          presso l'ente che ha deliberato il dissesto.
             4.  La  commissione straordinaria di liquidazione elegge
          nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei
          suoi componenti.
             5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni
          con deliberazioni sottoscritte dai  componenti  dell'organo
          straordinario  di liquidazione e aventi numerazione unica e
          separata da quelle degli  organi  dell'ente,  curandone  la
          conservazione in originale in apposita raccolta.
             6.   Le   deliberazioni   dell'organo  straordinario  di
          liquidazione, fatta eccezione  di  quella  approvativa  del
          rendiconto  della  gestione, non sono soggette al controllo
          del comitato regionale di controllo e  sono  immediatamente
          esecutive,  ferme  restando la procedura di pubblicazione a
          norma di legge.
             7. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti
          della  commissione,   a   carico   della   gestione   della
          liquidazione  con  prelazione  nei  confronti  degli  altri
          crediti, e' determinato in via  generale  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro, il quale tiene conto della  situazione  demografica
          dell'ente,  del  numero  e del valore dei debiti liquidati,
          garantendo comunque un compenso minimo. Al  commissario  ed
          ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi
          di  spesa  previsti  secondo  le disposizioni vigenti per i
          dirigenti dello Stato.
             8. Gli amministratori ed i dipendenti  dell'ente  locale
          dissestato  sono tenuti a prestare all'organo straordinario
          di  liquidazione  ed  ai   suoi   componenti   la   massima
          collaborazione,  consentendo  l'accesso agli atti dell'ente
          locale, consegnando atti o copie secondo  le  richieste  ed
          effettuando  tutte  le  operazioni  previste  per  legge  o
          richieste ai fini della liquidazione. Delle  omissioni  gli
          amministratori  ed  i  dipendenti dell'ente locale assumono
          responsabilita' personale.
             8-bis. Gli amministratori  dell'ente  locale  dissestato
          sono   tenuti   a   fornire   all'organo  straordinario  di
          liquidazione  locali,  attrezzature  e  personale   congrui
          rispetto  alle  dimensioni  dell'ente e all'ammontare della
          liquidazione,   nelle   quantita'   richieste   dall'organo
          straordinario    stesso.   Quest'ultimo   puo'   retribuire
          eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal
          personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore
          mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
             8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse
          documentatamente impossibile o il personale  assegnato  non
          idoneo  ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario
          di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma
          12 dell'art. 6, incaricare professionisti  ovvero  assumere
          personale  in  possesso  dei  requisiti corrispondenti alle
          mansioni  da  svolgere  con  contratto  di  lavoro  a tempo
          determinato,  avente  la  durata  massima   di   un   anno,
          autorizzato  dal Ministro dell'interno con proprio decreto,
          su proposta dell'organo straordinario di liquidazione,  con
          onere  a  carico  della  liquidazione.  Per  i  trattamenti
          economici si applica  il  regime  giuridico  di  prelazione
          previsto  per i compensi spettanti all'organo straordinario
          di liquidazione.
             8-quater. Ai  componenti  dell'organo  straordinario  di
          liquidazione   e'   consentito,  per  l'espletamento  della
          propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che
          essi  provvedano  a  stipulare  la   polizza   assicurativa
          prevista  dall'art.  16  del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44,
          con oneri a carico della liquidazione.".
             - Il testo dell'art. 5 del citato  D.P.R.  n.  378/1993,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   5   (Competenze   dell'organo  straordinario  di
          liquidazione). - 1. L'organo straordinario di  liquidazione
          ha le seguenti competenze:
                a)   definizione  ed  acquisizione  del  fondo  cassa
          relativo alla gestione dei residui;
                b) istituzione del servizio di cassa  della  gestione
          di liquidazione;
                c)  revisione  straordinaria  dei  residui  attivi  e
          passivi;
                d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;
                e) inserimento d'ufficio  nella  massa  passiva,  per
          capitale,  accessori e spese, dei debiti rinvenenti da pro-
          cedure esecutive in corso al momento della deliberazione di
          dissesto e successive richieste al giudice  dell'esecuzione
          di    provvedimenti    dichiarativi   dell'estinzione   dei
          procedimenti;
                f) transazione delle vertenze;
                g) evidenziazione dei  debiti  di  bilancio  e  fuori
          bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;
                h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili
          alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;
                i)  provvedimenti per l'accertamento e la riscossione
          dei residui attivi;
                l)  individuazione  ed  alienazione  del   patrimonio
          disponibile;
                m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che
          possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;
                n) redazione del piano di estinzione
                o)  assunzione  ed acquisizione del mutuo costituente
          il contributo erariale alla liquidazione;
                p) liquidazione e pagamento dei debiti;
                q) deliberazione del rendiconto della gestione.
             1-bis.   Non   compete   all'organo   straordinario   di
          liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
          relativi  ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione
          di  mutui  passivi  per  investimenti,  ivi   compreso   il
          pagamento delle relative spese".
             -  Il  testo  dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 378/1993,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 6 (Contenuto e forma del piano di  estinzione  dei
          debiti).  - 1. Il piano di estinzione dei debiti si compone
          di cinque parti: la massa attiva,  la  massa  passiva,  gli
          oneri di liquidazione, la gestione vincolata e l'elenco dei
          debiti esclusi. Si conclude con la proposta di riparto.
             2. Fanno parte della massa attiva:
                a)  il  fondo  di  cassa  risultante  al  31 dicembre
          dell'esercizio precedente alla deliberazione del  dissesto,
          rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi
          e,  fino  alla  concorrenza  della  cassa, dei pagamenti di
          residui passivi, effettuati prima  della  deliberazione  di
          dissesto;
                b)  i  crediti riportati tra i residui attivi dopo la
          revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui
          al comma 6 del presente articolo;
                c) le quote di mutui residue e disponibili in  quanto
          corrispondenti  ad  economie  accertate rispetto alle somme
          mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;
                d) il ricavato della cessione di attivita' produttive
          non sufficientemente remunerative per l'ente;
                e) il ricavato  della  vendita  di  beni  mobili  non
          strettamente  indispensabili  per il disimpegno dei servizi
          d'istituto;
                f) il ricavato dalla vendita di beni immobili;
                g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;
                h) interessi attivi maturati sul  conto  bancario  di
          cassa della gestione.
             3. Fanno parte della massa passiva:
                a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto
          pagamento  di  residui  passivi  non portati in detrazione,
          come da comma 2,  lettera  a),  del  presente  articolo;  i
          debiti   riportati  nei  residui  passivi  (anche  perenti)
          rideterminati quali risultano nel complesso, per  capitolo,
          dall'ultimo   conto   consuntivo  approvato  dal  consiglio
          dell'ente  o  dal  verbale   di   chiusura   dell'esercizio
          precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non
          sono   decorsi  i  termini  per  l'approvazione  del  conto
          consuntivo;
                b) i debiti fuori bilancio, sorti entro il 12  giugno
          1990  e  riconosciuti dal consiglio dell'ente sulla base di
          attestazioni   degli   amministratori,    del    segretario
          dell'ente,  del  ragioniere e, per quelli riguardanti spese
          per progettazioni e lavori pubblici, anche  dei  funzionari
          tecnici.  Tali debiti devono essere conseguenti a spese per
          le quali sia stata espressamente  accertata  la  necessita'
          per  l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza
          dell'ente per legge ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
          n. 66 del 1989 e ne sia stata attestata la  congruita'  del
          prezzo  e  l'acquisizione  del  bene  o  della fornitura al
          patrimonio dell'ente. L'attestazione e'  conforme,  secondo
          la  specie,  ai  modelli  allegato  A,  B  e  C al presente
          decreto;
                c)   i   debiti   fuori  bilancio  maturati  in  data
          successiva al 12 giugno 1990 e  relativi  alle  fattispecie
          indicate  all'art.  12-bis,  comma  4, del decreto-legge 12
          gennaio 1991, n. 6, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  marzo  1991,  n.  80,  sempreche'  ricorrano  le
          condizioni indicate alla lettera  b)  per  i  casi  diversi
          dalle sentenze passate in giudicato;
                d)   i   debiti   fuori   bilancio  ammissibili  alla
          liquidazione relativi a  vertenze  giudiziarie  non  ancora
          definite   e   transatti   dall'organo   straordinario   di
          liquidazione;
                e) debiti rinvenenti da procedure esecutive in  corso
          al  momento  della  deliberazione di dissesto, per le quali
          sia  stato  richiesto   al   giudice   dell'esecuzione   un
          provvedimento di estinzione;
                e-bis) debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno
          1990,  non  compresi  nei  provvedimenti  di riconoscimento
          adottati  dall'ente   locale   e   riconosciuti   legittimi
          dall'organo straordinario di liquidazione.
             4.   Gli  oneri  di  liquidazione  sono  costituiti  dai
          compensi ai  liquidatori,  dai  rimborsi  di  spese,  dalle
          indennita'  di  missione  e  dalle  spese  per le eventuali
          consulenze esterne autorizzate.
             5. Sono esclusi dalla massa passiva:
                a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed
          i  residui  passivi,  caduti  in  prescrizione   ai   sensi
          dell'art. 2934 del codice civile;
                b)  i  debiti fuori bilancio che non siano suffragati
          dalle  attestazioni  dell'amministrazione  ordinaria  e  da
          idonea  documentazione  ovvero da sola documentazione per i
          casi di cui alla lettera c) del comma 3;
                c) i debiti fuori bilancio che non siano  conseguenti
          a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza
          dell'ente per legge;
                d)  i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese
          di  rappresentanza,  pranzi,  ricevimenti,  consumazioni  o
          simili;
                e-bis)  i  debiti fuori bilancio maturati entro il 12
          giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro
          il  15  luglio  1991   o   dall'organo   straordinario   di
          liquidazione;
                f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno
          1990  per  fattispecie  diverse da quelle indicate all'art.
          12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto
          rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'art.  23  del
          decreto-legge n. 66 del 1989;
                g) interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni
          monetarie  maturate  dopo  la  data  di  deliberazione  del
          dissesto, interessi moratori o corrispettivi  calcolati  su
          altri interessi;
                h)  debiti  per espropriazione di aree ricomprese nei
          piani di  edilizia  economico-popolare  o  di  insediamento
          produttivi,  per  le  parti  cedute  o  date in concessione
          superficiaria a enti o  privati  per  la  realizzazione  di
          immobili,  in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di
          adottare   provvedimenti   di   recupero   a  carico  degli
          acquirenti o concessionari.
             6. (Abrogato).
             7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di
          riparto della massa attiva tra i  creditori,  detratti  gli
          oneri  di  liquidazione  di  cui al precedente comma 4 ed i
          debiti finanziari con entrate vincolate a norma  di  legge,
          con  soddisfazione  prioritaria  dei  crediti  assistiti da
          privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause  di  prelazione
          stabilite  dalla  legge.  Per  la  quota  che residua dalla
          liquidazione  totale  dei  creditori  dell'ente  locale  e'
          prevista  la restituzione all'ente stesso per la sola parte
          rinveniente    da    componenti    della    massa    attiva
          originariamente  di  proprieta'  dell'ente  locale  e fatta
          esclusione del mutuo concesso in funzione  dello  stato  di
          dissesto.   In  caso  di  massa  attiva  insufficiente,  e'
          previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo
          restando l'accertamento delle  condizioni  di  legittimita'
          della    spesa,   da   effettuarsi   a   cura   dell'organo
          straordinario di liquidazione, i  residui  passivi,  pagati
          anteriormente  alla  data  di  deliberazione del dissesto o
          anteriormente  al  21  marzo  1992  per  i  dissesti   gia'
          dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la
          parte  eccedente  la  cassa come determinata ai sensi della
          lettera  a)  del   comma   2   dell'art.   6.   Se   pagati
          posteriormente  alla  data  di deliberazione del dissesto i
          residui  passivi,  fermo  restando   l'accertamento   delle
          condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella
          massa  passiva  come  credito del comune, restando a carico
          degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di
          pagamento  proporzionale  per  insufficienza  della   massa
          attiva.
             8.  Nella  parte  del  piano relativa alla massa attiva,
          l'organo    straordinario    di     liquidazione     espone
          dettagliatamente  i  vari cespiti e ne indica singolarmente
          il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma  3
          dell'art.  7  del presente decreto. Nel caso di cessione di
          attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di
          liquidazione  e'  tenuto  ad   iscrivere   nel   piano   di
          risanamento  un  valore  pari  a  4/5  (80  %)  della stima
          effettuata.
             9. Nella parte del piano relativa  alla  massa  passiva,
          l'organo  straordinario  di  liquidazione  indica  i debiti
          singolarmente, evidenziando, in due settori  distinti,  uno
          per i residui e l'altro per i fuori bilancio:
                il numero d'ordine;
                il nominativo o ragione sociale;
                l'oggetto della spesa;
                l'epoca del debito;
                l'importo del debito per sorte capitale;
                l'importo del debito per interessi ed accessori;
                il totale del debito.
             10.  In  calce  al  piano  di  estinzione  dei debiti il
          commissario  o   tutti   i   commissari   straordinari   di
          liquidazione    rendono,   sotto   la   propria   personale
          responsabilita',  la  dichiarazione   di   rispetto   delle
          disposizioni   delle   leggi   e   del   presente  decreto,
          assicurando:
                a) che non sono compresi nella massa  passiva  debiti
          prescritti;
                b)  che  non sono compresi nella massa passiva debiti
          ricadenti nei casi  di  esclusione  previsti  dal  presente
          decreto;
                c)  che  i  debiti  ammessi  alla  massa  passiva  si
          riferiscono a spese per le  quali  e'  stata  accertata  la
          necessita'  per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di
          competenza dell'ente locale per legge;
                d) che per i debiti ammessi  e'  stata  acquisita  la
          documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che
          fanno parte del presente decreto.
             11.  Nella  parte  del piano relativo ai debiti esclusi,
          l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi
          identificativi di cui al precedente comma  9  ed  i  motivi
          dell'esclusione.
             12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite
          di  gestione  di enti od organismi dipendenti dall'ente lo-
          cale nonche' di aziende municipalizzate,  provincializzate,
          consortili    e   speciali,   l'organo   straordinario   di
          liquidazione ha l'obbligo  di  verificare  l'attendibilita'
          dei   dati   ed  accertare,  anche  sotto  l'aspetto  della
          pertinenza  e  della  congruita',  la  legittimita'   delle
          partite  di  credito  e  di debito, nell'ambito degli enti,
          organismi  ed  aziende,  i  quali  percio'  sono  tenuti  a
          consentire  gli  accessi  negli  uffici e la disponibilita'
          degli atti.  Per  le  partite  per  le  quali  l'organo  di
          liquidazione  non  abbia accertato i requisiti di cui sopra
          si applicano le disposizioni di cui al  comma  5  dell'art.
          12.
             13.  Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema
          allegato D al presente decreto".
             - Il testo dell'art. 10 del citato D.P.R.  n.  378/1993,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   10  (Provvedimenti  ministeriali  sul  piano  di
          estinzione).  1.    Il  piano  di  estinzione  dei  debiti,
          composto  come  indicato  all'art.  6,  e'  corredato dalla
          seguente documentazione:
                a) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso;
                b)  deliberazione  di  revisione  straordinaria   dei
          residui;
                c)   osservazioni  dei  creditori  non  ammessi  alla
          liquidazione;
                d) osservazioni dell'ente.
             2. La commissione di ricerca per la finanza locale  cura
          l'istruttoria  del  piano, chiede, se lo ritiene opportuno,
          all'organo straordinario di liquidazione i chiarimenti e le
          precisazioni  necessarie  per  valutare  in  tutti  i  suoi
          aspetti  il  piano  di estinzione proposto ed esprime sullo
          stesso il parere di merito, apportando eventuali  modifiche
          ed  integrazioni  allo  stesso.  L'organo  straordinario di
          liquidazione e' tenuto a fornire  risposta  entro  sessanta
          giorni,  durante  i  quali  il  termine  di approvazione e'
          sospeso.
             3. Il Ministro  dell'interno  entro  centottanta  giorni
          approva,  visto  il parere della commissione di ricerca per
          la finanza locale,  il  piano  di  estinzione  con  proprio
          decreto,    autorizza    l'organo    straordinario    della
          liquidazione  all'alienazione  dei  beni  e   delle   altre
          attivita'  e all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi
          e prestiti nei limiti di cui  all'art.  21,  comma  3,  del
          decreto-legge   18  gennaio  1993,  n.  8.  Il  decreto  e'
          notificato in via amministrativa  all'organo  straordinario
          di  liquidazione  per  la  sua esecuzione e contestualmente
          all'ente  interessato  ed  agli  altri  organi  ed   uffici
          interessati  ad  adempimenti  connessi  al  piano ovvero al
          rispetto delle sue prescrizioni".
             - Il testo dell'art. 11 del citato D.P.R.  n.  378/1993,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  11  (Gestione  della liquidazione). - 1. L'organo
          straordinario di liquidazione  istituisce  il  servizio  di
          cassa  stipulando  apposita  convenzione  con  un  istituto
          bancario ed aprendo un conto intestato a  se'  stesso.  Per
          gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito,
          il  servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto
          separato. Sul conto  vengono  versati  gli  elementi  della
          massa  attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti
          i mandati dei pagamenti, con modalita'  analoghe  a  quelle
          vigenti   per  le  province  ed  i  comuni  con  firma  del
          commissario straordinario di liquidazione o del  presidente
          della  commissione  straordinaria  di  liquidazione  e  nel
          rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica  previste
          dalla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720 e del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le
          spese  della   liquidazione   l'organo   straordinario   di
          liquidazione   degli   enti   dissestati   puo'  richiedere
          un'anticipazione  sul  mutuo   di   risanamento,   che   e'
          autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto,
          entro  il  limite  del  dieci  %  dell'importo complessivo.
          L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della
          Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del  consiglio
          di  amministrazione  al  quale  viene comunicata alla prima
          adunanza utile.
             2.  L'organo  straordinario   della   liquidazione,   in
          esecuzione  del  piano di estinzione approvato dal Ministro
          dell'interno, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti
          necessari all'acquisizione delle entrate che  costituiscono
          la  massa  attiva  e  quelli  per  il pagamento della massa
          passiva ammessa alla liquidazione.