Art. 120 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378) 1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, si faccia riferimento all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge. 2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge. 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato. b) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati tra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno e le prefetture, presso gli uffici centrali e locali del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri."; c) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato."; d) il comma 8 dell'articolo 4 e' sostituito dai seguenti: "8. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 8-bis. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente lo- cale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6, incaricare professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta dell'organo straordinario di liquidazione, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione."; e) dopo il comma 1 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese."; f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: "g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;"; g) al comma 3 dell'articolo 6 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis). debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione"; h) la lettera e) del comma 5 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: "e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;"; i) il comma 6 dell'articolo 6 e' abrogato; l) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge"; m) al comma 2 dell'articolo 10 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni"; n) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dai seguenti: "Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile."; o) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione"; p) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: "c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;"; q) alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti;" sono aggiunte le seguenti "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia"; r) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 14 e' abrogata; s) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale. 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato su richiesta dell'ente da presentarsi entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".
Note all'art. 120: - Il D.P.R. n. 378/1993 reca: "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati". - Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 e' riportato nella nota all'art. 123. - Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 151/1994 e' riportato nella nota all'art. 123. - Il testo dell'art. 12-bis del D.L. n. 6/1991 gia' citato e' riportato nella nota all'art. 86. - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 378/1993 gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs., e' il seguente: "Art. 2 (Aspetti formali e contenuto della deliberazione). - 1. La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento. 2. (Abrogato). 3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993. 4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge. 5. La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia. 6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.". - Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 4 (Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Non puo' essere nominato componente dell'organo straordinario di liquidazione colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile, il segretario comunale o provinciale che presti o abbia prestato servizio nell'ente dissestato ed i revisori dei conti, i commercialisti ed i ragionieri che fanno parte o abbiano fatto parte dell'organo di revisione dello stesso ente dissestato. 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati tra i funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno e le prefetture, presso gli uffici centrali e locali del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto. 4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti. 5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta. 6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferme restando la procedura di pubblicazione a norma di legge. 7. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. 8. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 8-bis. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta dell'organo straordinario di liquidazione, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.". - Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5 (Competenze dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze: a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui; b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione; c) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio; e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da pro- cedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti; f) transazione delle vertenze; g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione; h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni; i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi; l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile; m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti; n) redazione del piano di estinzione o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione; p) liquidazione e pagamento dei debiti; q) deliberazione del rendiconto della gestione. 1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese". - Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 6 (Contenuto e forma del piano di estinzione dei debiti). - 1. Il piano di estinzione dei debiti si compone di cinque parti: la massa attiva, la massa passiva, gli oneri di liquidazione, la gestione vincolata e l'elenco dei debiti esclusi. Si conclude con la proposta di riparto. 2. Fanno parte della massa attiva: a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto; b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo; c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti; d) il ricavato della cessione di attivita' produttive non sufficientemente remunerative per l'ente; e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto; f) il ricavato dalla vendita di beni immobili; g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato; h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione. 3. Fanno parte della massa passiva: a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo; b) i debiti fuori bilancio, sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti dal consiglio dell'ente sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario dell'ente, del ragioniere e, per quelli riguardanti spese per progettazioni e lavori pubblici, anche dei funzionari tecnici. Tali debiti devono essere conseguenti a spese per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente per legge ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e ne sia stata attestata la congruita' del prezzo e l'acquisizione del bene o della fornitura al patrimonio dell'ente. L'attestazione e' conforme, secondo la specie, ai modelli allegato A, B e C al presente decreto; c) i debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno 1990 e relativi alle fattispecie indicate all'art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, sempreche' ricorrano le condizioni indicate alla lettera b) per i casi diversi dalle sentenze passate in giudicato; d) i debiti fuori bilancio ammissibili alla liquidazione relativi a vertenze giudiziarie non ancora definite e transatti dall'organo straordinario di liquidazione; e) debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto, per le quali sia stato richiesto al giudice dell'esecuzione un provvedimento di estinzione; e-bis) debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione. 4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate. 5. Sono esclusi dalla massa passiva: a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile; b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3; c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge; d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili; e-bis) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione; f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all'art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989; g) interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni monetarie maturate dopo la data di deliberazione del dissesto, interessi moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi; h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamento produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. 6. (Abrogato). 7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziari con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva. 8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 %) della stima effettuata. 9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio: il numero d'ordine; il nominativo o ragione sociale; l'oggetto della spesa; l'epoca del debito; l'importo del debito per sorte capitale; l'importo del debito per interessi ed accessori; il totale del debito. 10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando: a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti; b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto; c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e' stata accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge; d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto. 11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione. 12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente lo- cale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12. 13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto". - Il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 10 (Provvedimenti ministeriali sul piano di estinzione). 1. Il piano di estinzione dei debiti, composto come indicato all'art. 6, e' corredato dalla seguente documentazione: a) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso; b) deliberazione di revisione straordinaria dei residui; c) osservazioni dei creditori non ammessi alla liquidazione; d) osservazioni dell'ente. 2. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, chiede, se lo ritiene opportuno, all'organo straordinario di liquidazione i chiarimenti e le precisazioni necessarie per valutare in tutti i suoi aspetti il piano di estinzione proposto ed esprime sullo stesso il parere di merito, apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a fornire risposta entro sessanta giorni, durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. 3. Il Ministro dell'interno entro centottanta giorni approva, visto il parere della commissione di ricerca per la finanza locale, il piano di estinzione con proprio decreto, autorizza l'organo straordinario della liquidazione all'alienazione dei beni e delle altre attivita' e all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Il decreto e' notificato in via amministrativa all'organo straordinario di liquidazione per la sua esecuzione e contestualmente all'ente interessato ed agli altri organi ed uffici interessati ad adempimenti connessi al piano ovvero al rispetto delle sue prescrizioni". - Il testo dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 11 (Gestione della liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci % dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile. 2. L'organo straordinario della liquidazione, in esecuzione del piano di estinzione approvato dal Ministro dell'interno, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate che costituiscono la massa attiva e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione.