Art. 121 
                 (Procedure di risanamento in corso) 
1. Le disposizioni  relative  al  risanamento   degli   enti   locali
     dissestati  contenute  nel  presente  decreto   legislativo   si
     applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato  lo
     stato di dissesto e per i  quali,  al  momento  dell'entrata  in
     vigore del presente decreto  legislativo,  non  sia  intervenuta
     l'approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio.  Per  tali  enti  il
     consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi
     dell'articolo  91  ed  il  relativo  organo   straordinario   di
     liquidazione propone un piano di estinzione delle passivita'  ai
     sensi dell'articolo 88. 
2. In deroga a quanto  disposto  dall'articolo  123  le  disposizioni
     contenute o richiamate dall'articolo  21  del  decreto-legge  18
     gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
     19 marzo 1993, n. 68 continuano ad applicarsi agli  enti  locali
     dissestati per i quali al momento  dell'entrata  in  vigore  del
     presente  decreto  legislativo  sia  intervenuta  l'approvazione
     dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o  del  piano
     di risanamento. Rimangono ferme le specifiche disposizioni rela-
     tive al personale. 
 
           Nota all'art. 121:
             - Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993 e'  riportato
          nella nota all'art. 123.