Art. 121 (Procedure di risanamento in corso) 1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto e per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'articolo 91 ed il relativo organo straordinario di liquidazione propone un piano di estinzione delle passivita' ai sensi dell'articolo 88. 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 123 le disposizioni contenute o richiamate dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 continuano ad applicarsi agli enti locali dissestati per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del piano di risanamento. Rimangono ferme le specifiche disposizioni rela- tive al personale.
Nota all'art. 121: - Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993 e' riportato nella nota all'art. 123.