Art. 122 (Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107) 1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.
Nota all'art. 122: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 e' il seguente: "Art. 2. - Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 15 marzo 1991, e' il seguente: COMUNI Comuni sino a 100 abitanti ............... 1.500.000 Comuni da 101 a 200 abitanti ............... 1.600.000 Comuni da 201 a 300 abitanti ............... 1.700.000 Comuni da 301 a 400 abitanti ............... 1.800.000 Comuni da 401 a 500 abitanti ............... 2.000.000 Comuni da 501 a 1.000 abitanti ............... 2.500.000 Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti ............... 3.000.000 Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti ............... 4.000.000 Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti ............... 5.000.000 Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti ............... 6.000.000 Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti ............... 8.000.000 Comuni da 20.001 a 60.000 abitanti ............... 10.000.000 Comuni da 60.001 a 100.000 abitanti ............... 12.000.000 Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti ............... 14.000.000 Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti ............... 17.000.000 oltre 500.000 abitanti ............... 20.000.000 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Province con popolazione sino a 400.000 abitanti 17.000.000 Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti 20.000.000.".