Art. 123 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le seguenti norme: a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; e) gli articoli 3, 5, e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979; g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153; h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488; l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; o) l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; q) l'articolo 11, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 21 del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; 2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 08/04/1995, n. 83 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 123: - Si riportano di seguito le disposizioni abrogate dal presente articolo: R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale): "Art. 166. - Il Sindaco ed il Presidente della Deputazione provinciale devono, a intervalli non superiori ai due mesi, procedere, in contronto del tesoriere (anche se esso sia l'esattore o il ricevitore) e con l'assistenza del segretario del Comune e della Provincia, e con quella del ragioniere, ove esiste, alla verificazione dei fondi esistenti nella Cassa e dello stato delle riscossioni. Le verificazioni alla Cassa del tesoriere consorziale sono fatte per tutto il Consorzio dal presidente del Consorzio stesso, il quale deve accertarsi che effettivamente esistono in Cassa i fondi spettanti a ciascun Comune, in base alle situazioni presentate dai rispettivi Sindaci. Lo stesso riscontro deve farsi, quando il tesoriere abbia la gestione di altri enti. Di ogni verificazione si stende verbale in triplo originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al tesoriere, un altro da conservarsi nell'ufficio comunale o provinciale, e il terzo da spedirsi alla Prefettura o Sottoprefettura. Non sono applicabili le precedenti disposizioni quando il servizio di tesoreria di un Comune o di una Provincia sia affidato ad un Istituto di emissione, ma debbono essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati. Art. 167. - In ogni cambiamento del Sindaco e del presidente della Deputazione provinciale, si procede a una verificazione straordinaria di cassa. Verificazioni straordinarie possono essere sempre disposte dall'Amministrazione e dagli uffici governativi dai quali essa dipende. Questi possono anche chiedere che, a cura degli uffici contabili comunale e provinciale, i verbali di verificazione, cosi' ordinaria come straordinaria, siano corredati dell'estratto del libro mastro, constatante le riscossioni e i pagamenti eseguiti per ciascun articolo del bilancio, in corrispondenza alla verificazione eseguita. In queste verificazioni si deve altresi' accertare se gli inventari, con le loro successive aggiunte e modificazioni, siano tenuti esattamente in conformita' dell'art. 175. Art. 168. - Gli esattori-tesorieri, i tesorieri aventi la gestione di piu' Comuni e i ricevitori-tesorieri devono tenere contabilita' separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito di ciascuna Amministrazione. Gli istituti di emissione, che abbiano la gestione del servizio di tesoreria di uno o piu' Comuni o Province sono dispensati dall'obbligo di conservare distintamente i fondi di ciascuna Amministrazione, ed anche dall'obbligo derivante dal disposto del secondo comma dell'art. 171, fatta eccezione per i titoli di credito, che debbono in ogni caso essere tenuti distinti. Art. 169. - Tanto il tesoriere quanto l'esattore e il ricevitre aventi l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a pre- stare una cauzione in beni stabili o in titoli di Stato, non inferiore al sesto delle entrate effettive del Comune e della Provincia, ne' possono essere dispensati da tale obbligo. La cauzione stessa, pero', potra' essere prestata nella somma inferiore a quella suindicata, che sara' stabilita con apposito regolamento del servizio di tesoreria, deliberato dal Consiglio ed approvato dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, purche' nel regolamento stesso sia pure determinata la somma massima che il tesoriere potra' tenere in cassa e che non dovra' mai eccedere i due terzi dell'ammontare della cauzione, e siano prescritte le modalita' per il deposito delle summe eccedenti tale misura. La disposizione del precedente comma non e' applicabile quando la gestione del servizio di tesoreria della Provincia e dei Comuni sia affidata ad un Istituto di emissione, nel qual caso si dovra' stabilire nei relativi contratti il limite della giacenza infruttifera di cassa. La prestazione e lo svincolo della cauzione dei tesorieri devono sottoporsi per i Comuni alla approvazione del Prefetto, su conforme parere de Consiglio di Prefettura, e per le Province al visto della Corte dei conti. Se i tesorieri sono anche esattori o ricevitori, si applicano inoltre, tanto alla prestazione che allo svincolo della loro cauzione, le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281, e del relativo regolamento 10 luglio 1902, n. 296. Per la valutazione della cauzione del tesoriere si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della citata legge sulla riscossione delle imposte. Art. 170. - Sono applicabili ai tesorieri le incompatibilita' di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1902, n. 281. Art. 171. - Il tesoriere, quando tale ufficio non sia sostenuto dall'esattore, dal ricevitore o da un istituto di credito, deve avere il suo ufficio nella sede dell'Amministrazione, o nella localita' che venga designata nel capitolato d'oneri. Il tesoriere, anche se esattore o ricevitore, deve avere apposita cassaforte, destinata esclusivamente ai fondi del Comune o della Provincia, tenendo distinti i fondi della contabilita' corrente da quelli riservati a speciali destinazioni. In caso di incassi straordinari per mutui, riscossioni di capitali od altro, puo' la Giunta provinciale amministrativa ordinarne il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti o in un istituto di emissione o nella Cassa postale di risparmio, in nome del Comune o della Provincia, per provvedere ratealmente all'impiego dei fondi relativi. Il versamento e' obbligatorio quando tali incassi, insieme con i fondi di cassa, superino l'ammontare dei due terzi della cauzione, a meno che non sia dimostrata l'imminenza dei pagamenti per somme equivalenti. Art. 172. - L'amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere: a) il bilancio di previsione reso esecutorio; b) le deliberazioni esecutorie relative a storni prelevamenti dai fondi delle spese impreviste e di riserva, quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo, e qualsiasi altra deliberazione di nuove e maggiori spese, nonche' il provvedimento del Sindaco e del Presidente della Deputazione provinciale di cui all'art. 204; c) le partecipazioni di nomina degli amministratori. Art. 173. - Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele: 1) il registro di cassa; 2) il bollettario delle riscossioni, che deve essere vidimato preventivamente dal capo della amministrazione, o da un suo delegato; 3) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di maggiori entrate; 4) i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente ordinati; 5) i verbali di verificazione di cassa; 6) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio. Art. 174. - Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, la gestione di un tesoriere, deve aver luogo, col passaggio di casa, la verifica di cui al precedente art. 166, redigendosi apposito verbale, da porsi a corredo del conto, per la separazione delle responsabilita' del cessante e del nuovo tesoriere. Art. 179. - Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse delle Province e dei Comuni devono, a cura delle parti interessate, essere versate alla Cassa depositi e prestiti. Tuttavia le cauzioni che non hanno la durata superiore ai tre mesi possono essere versate alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, salvo l'obbligo del versamento alla Cassa depositi e prestiti od alla Cassa postale di risparmio, quando l'ammontare di tali cauzioni, insieme coi fondi di Cassa e con gli incassi straordinari di cui al precedente art. 171, superi i due terzi della cauzione del cassiere provinciale o del tesoriere comunale. Anche i depositi per concorrere alle aste devono essere eseguiti alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, e non possono mai essere ricevuti da chi presiede l'asta. Art. 180. - Lo svincolo della cauz autorizzato rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal Prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilita' del medesimo, dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilita'. Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata mediante annotazione d'ipoteca su certificati del debito pubblico, oppure quanto rappresenti o sia l'effetto di una transazione, ovvero importi rinuncia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comunale e provinciale, occorrono la deliberazione rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Se, per legge o per regolamento, fossero prescritte altre speciali formalita' per lo svincolo di determinare cauzioni, il Prefetto deve assicurarsi, prima di dare la propria approvazione, se esse siano state adempiute. Art. 181. - Per il deposito e lo svincolo della cauzione prestata dalle associazioni cooperative fra operai, e dai consorzi di societa' cooperative costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 179 e 180, osservate le disposizioni contenute nelle leggi 12 maggio 1904, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126, e nel regolamento 17 marzo 1907, n. 146". R.D. n. 383/1934 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale): "Art. 96. - Ogni Comune ha un servizio di Tesoreria. Ove il Comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte. Art. 147. - Ogni Provincia ha un servizio di tesoreria. Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della Provincia quando ne sia richiesto dal Preside". D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale): "Art. 1, comma 4. - Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 % delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate". "Art. 12, comma 1. - Gli Enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio, approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi". D.L. n. 702/1978 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale): "Art. 2. - I comuni, le province ed i loro consorzi, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi". Legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979): "Art. 3. - A partire dal 1 gennaio 1979 le provincie ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio. Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione. Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti. Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse. Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979, ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti. I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elementi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (si veda in questa appendice il riferimento alla nota (d) all'art. 9). Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto, dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.". Art. 5. - Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dell'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato in contratto di mutuo. Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferisce ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inzio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso. Art. 6. - A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non puo' superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie. Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Per l'anno 1979 e per gli anni successive il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.". D.P.R. n. 421/1979 recava: "Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335". D.L. n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il 1981): "Art. 15. - Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli Enti locali dovranno tener conto esclusivamente: a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento; b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtu' di contratti perfezionati l'anno precedente; c) degli interessi passivi, derivanti da patti contrattuali o da sentenze maturati sui debiti pregressi quali risultano dal disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la cui sanatoria si provvedera' ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1980: "Modalita' relative alla certificazione per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni e delle province concernenti gli esercizi 1980 e precedenti". La spesa per interessi passivi relativa ad anticipazioni di tesoreria verra' rimborsata dallo Stato a consuntivo con modalita' analoghe a quelle di cui al successivo articolo 24. Gli stanziamenti di bilancio sono collocati nelle partite di giro. Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843". Legge 153/1981 di conversione del citato D.L. 38/1981: "Art. 5, comma 1. - I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti all'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente si sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38". D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983): "Art. 1-quater. - 1. e 2 (Omissis). 3. Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione. 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, udita l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti. 5. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio. 6. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo. 7. La relazione previsionale e programmatica e progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione. 8. La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione. 9. Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso si richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate. 10. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente. 11. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva. Art. 3, comma 7. - I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente. Art. 3-bis. - L'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, puo' essere destinato al finanziamento di spese una tantum o di investimento; esso puo' altresi' essere utilizzato per il finanziamento di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. 2. Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata. 3. Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai messi ordinari di bilancio". D.L. n. 318/1986 (Disposizioni in materia di finanza lo- cale per il 1986): "Art. 1-bis. Controllo della gestione). - I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge. 2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio, la deliberazione e' allegata al consuntivo dell'esercizio relativo. 3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi. 4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale". D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale per il 1987): "Art. 1 (Bilancio). - 1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Art. 1-bis (Esercizio provvisorio del bilancio). - 1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunita' montane non puo' essere superiore a 4 mesi. Art. 9 (Disposizioni sui mutui agli enti locali). - 1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'. 2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenente le seguenti clausole e condizioni: a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;