Art. 123 
                       (Abrogazione di norme) 
1. Sono abrogate le seguenti norme: 
   a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del 
      Regolamento approvato con regio decreto 12  febbraio  1911,  n.
297; 
   b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e 
      provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
   c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto- 
      legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; 
   d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,  n.
3; 
   e) gli articoli 3, 5, e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; 
   f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 
      1979; 
   g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e 
      l'articolo 5, comma 1, della legge  di  conversione  23  aprile
1981, n. 153; 
   h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al  comma  11,  l'articolo  3,
comma 6, e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.
55, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  1983,  n.
131; 
   i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, 
      convertito, con modificazioni dalla legge  9  agosto  1986,  n.
488; 
   l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del 
      decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   359,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; 
   m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 
      65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,
n. 155; 
   n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e 
      l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  1989,  n.
144; 
   o) l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 1, 2 e 2-bis, del 
      decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; 
   p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, 
      l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del 
      decreto-legge  12  gennaio  1991,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; 
   q) l'articolo 11, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 21 del decreto- 
      legge 18 gennaio 1993, n.  8,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; 
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non  compatibili
   con  i  principi  e  le  norme  contenute  nel  presente   decreto
   legislativo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 08/04/1995,  n.
83 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Note all'art. 123:
             -  Si  riportano di seguito le disposizioni abrogate dal
          presente articolo:
             R.D.  12  febbraio  1911,  n.  297   (Approvazione   del
          regolamento   per   l'esecuzione  della  legge  comunale  e
          provinciale):
             "Art.  166.  -  Il  Sindaco  ed  il   Presidente   della
          Deputazione  provinciale devono, a intervalli non superiori
          ai due mesi, procedere, in contronto del  tesoriere  (anche
          se  esso sia l'esattore o il ricevitore) e con l'assistenza
          del segretario del Comune e della Provincia, e  con  quella
          del  ragioniere,  ove  esiste, alla verificazione dei fondi
          esistenti nella Cassa e dello stato delle riscossioni.
             Le verificazioni alla Cassa  del  tesoriere  consorziale
          sono  fatte  per  tutto  il  Consorzio  dal  presidente del
          Consorzio   stesso,   il   quale   deve   accertarsi    che
          effettivamente  esistono  in  Cassa  i  fondi  spettanti  a
          ciascun Comune, in  base  alle  situazioni  presentate  dai
          rispettivi Sindaci.
             Lo  stesso  riscontro  deve  farsi,  quando il tesoriere
          abbia la gestione di altri enti.
             Di  ogni  verificazione  si  stende  verbale  in  triplo
          originale    sottoscritto   dagli   intervenuti:   uno   da
          consegnarsi  al  tesoriere,   un   altro   da   conservarsi
          nell'ufficio comunale o provinciale, e il terzo da spedirsi
          alla Prefettura o Sottoprefettura.
             Non  sono  applicabili le precedenti disposizioni quando
          il servizio di tesoreria di un Comune o  di  una  Provincia
          sia affidato ad un Istituto di emissione, ma debbono essere
          determinate  nel  contratto  le  norme  per  esercitare  il
          controllo sui versamenti,  per  riconoscere  a  non  lunghi
          intervalli   la   situazione   del  conto  corrente  e  per
          assicurare il regolare pagamento dei mandati.
             Art. 167. -  In  ogni  cambiamento  del  Sindaco  e  del
          presidente  della Deputazione provinciale, si procede a una
          verificazione straordinaria di cassa.
             Verificazioni  straordinarie   possono   essere   sempre
          disposte  dall'Amministrazione  e  dagli uffici governativi
          dai quali essa dipende. Questi possono anche chiedere  che,
          a  cura  degli  uffici  contabili comunale e provinciale, i
          verbali   di   verificazione,    cosi'    ordinaria    come
          straordinaria,  siano  corredati  dell'estratto  del  libro
          mastro, constatante le riscossioni e i  pagamenti  eseguiti
          per  ciascun  articolo del bilancio, in corrispondenza alla
          verificazione eseguita.
             In queste verificazioni si deve  altresi'  accertare  se
          gli   inventari,   con   le   loro  successive  aggiunte  e
          modificazioni,  siano  tenuti  esattamente  in  conformita'
          dell'art. 175.
             Art.  168.  - Gli esattori-tesorieri, i tesorieri aventi
          la gestione di piu' Comuni e i ricevitori-tesorieri  devono
          tenere  contabilita'  separate e conservare distintamente i
          fondi e i titoli di credito di ciascuna Amministrazione.
             Gli  istituti  di emissione, che abbiano la gestione del
          servizio di tesoreria di uno o piu' Comuni o Province  sono
          dispensati dall'obbligo di conservare distintamente i fondi
          di   ciascuna   Amministrazione,   ed   anche  dall'obbligo
          derivante dal disposto del  secondo  comma  dell'art.  171,
          fatta  eccezione  per  i  titoli di credito, che debbono in
          ogni caso essere tenuti distinti.
             Art. 169. - Tanto il tesoriere quanto  l'esattore  e  il
          ricevitre aventi l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a pre-
          stare  una  cauzione  in beni stabili o in titoli di Stato,
          non inferiore al sesto delle entrate effettive del Comune e
          della Provincia, ne'  possono  essere  dispensati  da  tale
          obbligo.
             La  cauzione stessa, pero', potra' essere prestata nella
          somma inferiore a quella suindicata,  che  sara'  stabilita
          con   apposito   regolamento  del  servizio  di  tesoreria,
          deliberato dal Consiglio ed approvato dal Prefetto, sentito
          il Consiglio di Prefettura, purche' nel regolamento  stesso
          sia  pure  determinata  la  somma  massima che il tesoriere
          potra' tenere in cassa e che non dovra' mai eccedere i  due
          terzi  dell'ammontare della cauzione, e siano prescritte le
          modalita'  per  il  deposito  delle  summe  eccedenti  tale
          misura.
             La  disposizione del precedente comma non e' applicabile
          quando  la  gestione  del  servizio  di   tesoreria   della
          Provincia  e  dei  Comuni  sia  affidata  ad un Istituto di
          emissione, nel qual caso si dovra' stabilire  nei  relativi
          contratti il limite della giacenza infruttifera di cassa.
             La   prestazione   e  lo  svincolo  della  cauzione  dei
          tesorieri devono sottoporsi per i Comuni alla  approvazione
          del   Prefetto,   su   conforme   parere  de  Consiglio  di
          Prefettura, e per le Province  al  visto  della  Corte  dei
          conti.  Se i tesorieri sono anche esattori o ricevitori, si
          applicano inoltre, tanto alla prestazione che allo svincolo
          della loro cauzione,  le  disposizioni  della  legge  sulla
          riscossione  delle  imposte  dirette, testo unico 29 giugno
          1902, n. 281, e del relativo regolamento 10 luglio 1902, n.
          296.
             Per la  valutazione  della  cauzione  del  tesoriere  si
          applicano  le  disposizioni  degli  articoli  17 e 18 della
          citata legge sulla riscossione delle imposte.
             Art.  170.  -   Sono   applicabili   ai   tesorieri   le
          incompatibilita'  di  cui agli articoli 14 e 15 della legge
          29 giugno 1902, n. 281.
             Art. 171. - Il tesoriere, quando tale  ufficio  non  sia
          sostenuto dall'esattore, dal ricevitore o da un istituto di
          credito,   deve   avere   il   suo   ufficio   nella   sede
          dell'Amministrazione, o nella localita' che venga designata
          nel capitolato d'oneri.
             Il tesoriere, anche se esattore o ricevitore, deve avere
          apposita cassaforte, destinata esclusivamente ai fondi  del
          Comune  o  della  Provincia, tenendo distinti i fondi della
          contabilita' corrente  da  quelli    riservati  a  speciali
          destinazioni.
             In  caso  di incassi straordinari per mutui, riscossioni
          di  capitali  od  altro,   puo'   la   Giunta   provinciale
          amministrativa  ordinarne  il  versamento  nella  Cassa dei
          depositi e prestiti o in un istituto di emissione  o  nella
          Cassa  postale  di  risparmio,  in  nome del Comune o della
          Provincia, per provvedere ratealmente all'impiego dei fondi
          relativi.  Il  versamento  e'  obbligatorio   quando   tali
          incassi, insieme con i fondi di cassa, superino l'ammontare
          dei due terzi della cauzione, a meno che non sia dimostrata
          l'imminenza dei pagamenti per somme equivalenti.
             Art.   172.   -   L'amministrazione   ha   l'obbligo  di
          trasmettere al tesoriere:
                a) il bilancio di previsione reso esecutorio;
                b) le  deliberazioni  esecutorie  relative  a  storni
          prelevamenti dai fondi delle spese impreviste e di riserva,
          quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo, e qualsiasi
          altra  deliberazione  di nuove e maggiori spese, nonche' il
          provvedimento  del   Sindaco   e   del   Presidente   della
          Deputazione provinciale di cui all'art. 204;
                c) le partecipazioni di nomina degli amministratori.
             Art.  173.  -  Il  tesoriere  deve  tenere al corrente e
          custoditi con le necessarie cautele:
                1) il registro di cassa;
                2) il bollettario delle riscossioni, che deve  essere
          vidimato  preventivamente dal capo della amministrazione, o
          da un suo delegato;
                3) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione,
          e le note di maggiori entrate;
                4) i mandati di  pagamento,  divisi  per  articoli  e
          cronologicamente ordinati;
                5) i verbali di verificazione di cassa;
                6)   tutti  gli  altri  registri  che  si  rendessero
          necessari per l'importanza della gestione,  o  che  fossero
          prescritti   da   speciali   regolamenti  o  capitolati  di
          servizio.
             Art. 174.  -  Quando  venga  a  cessare,  per  qualsiasi
          ragione,  la gestione di un tesoriere, deve aver luogo, col
          passaggio di casa, la verifica di cui  al  precedente  art.
          166,  redigendosi  apposito verbale, da porsi a corredo del
          conto,  per  la  separazione  delle   responsabilita'   del
          cessante e del nuovo tesoriere.
             Art.  179.  -  Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei
          contratti stipulati nell'interesse  delle  Province  e  dei
          Comuni  devono,  a  cura  delle  parti  interessate, essere
          versate alla Cassa depositi e prestiti.
             Tuttavia le cauzioni che non hanno la  durata  superiore
          ai tre mesi possono essere versate alla Cassa provinciale o
          alla  tesoreria  comunale,  salvo  l'obbligo del versamento
          alla Cassa depositi e prestiti od  alla  Cassa  postale  di
          risparmio, quando l'ammontare di tali cauzioni, insieme coi
          fondi  di  Cassa  e  con gli incassi straordinari di cui al
          precedente art. 171, superi i due terzi della cauzione  del
          cassiere provinciale o del tesoriere comunale.
             Anche  i depositi per concorrere alle aste devono essere
          eseguiti alla Cassa provinciale o alla tesoreria  comunale,
          e  non  possono mai essere ricevuti da chi presiede l'asta.
          Art.   180.   -   Lo   svincolo   della   cauz  autorizzato
          rispettivamente   dalla  Deputazione  provinciale  e  dalla
          Giunta comunale.   Le   relative    deliberazioni    devono
          essere approvate dal Prefetto, previa constatazione, a cura
          e  responsabilita'  del  medesimo,  dell'adempimento  delle
          condizioni e degli obblighi assunti col  contratto  cui  la
          cauzione  si riferisce, e previa definizione delle relative
          contabilita'.
             Qualora lo svincolo sia di  cauzione  prestata  mediante
          annotazione  d'ipoteca  su certificati del debito pubblico,
          oppure  quanto  rappresenti  o   sia   l'effetto   di   una
          transazione, ovvero importi rinuncia ad azioni creditorie o
          diminuzione   del   patrimonio   comunale   e  provinciale,
          occorrono la deliberazione  rispettivamente  del  Consiglio
          provinciale e del Consiglio comunale e l'approvazione della
          Giunta provinciale amministrativa.
             Se,  per  legge  o  per  regolamento, fossero prescritte
          altre speciali formalita' per lo  svincolo  di  determinare
          cauzioni,  il  Prefetto  deve assicurarsi, prima di dare la
          propria approvazione, se esse siano state adempiute.
             Art. 181. - Per il deposito e lo svincolo della cauzione
          prestata dalle associazioni cooperative fra operai,  e  dai
          consorzi  di societa' cooperative costituiti ai sensi della
          legge 25 giugno 1909, n. 422, si applicano le  disposizioni
          di  cui  ai  precedenti  articoli  179  e 180, osservate le
          disposizioni contenute nelle leggi 12 maggio 1904, n.  178,
          e 19 aprile 1906, n. 126, e nel regolamento 17 marzo  1907,
          n.  146".
             R.D.  n.  383/1934  (Approvazione  del testo unico della
          legge comunale e provinciale):
             "Art. 96. - Ogni Comune ha un servizio di Tesoreria. Ove
          il Comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle
          imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il
          pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione
          di tali imposte.
             Art. 147. - Ogni Provincia ha un servizio di tesoreria.
             Il ricevitore provinciale  delle  imposte  dirette  deve
          adempiere  all'ufficio  di tesoriere della Provincia quando
          ne sia richiesto dal Preside".
             D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          locale):
             "Art.  1,  comma 4. - Nessun mutuo puo' essere contratto
          se l'importo degli interessi  di  ciascuna  rata  di  esso,
          sommato  a  quello  dei mutui precedentemente contratti, al
          netto  dei  contributi  statali  e   regionali   in   conto
          interessi,  supera  il 25 % delle entrate degli enti locali
          relative ai primi tre titoli  del  bilancio  di  previsione
          dell'anno  in  cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.
          Tale  limite  non  si  applica  ai   mutui   destinati   ad
          investimenti   ed   assunti   da  aziende  municipalizzate,
          provincializzate o consortili, aventi bilanci  in  pareggio
          garantiti con delegazioni sulle proprie entrate".
             "Art.  12,  comma  1.  -  Gli  Enti  locali,  nelle more
          dell'approvazione  dei  bilanci  di  previsione  da   parte
          dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente
          impegnare  somme  superiori  ad  un  dodicesimo delle spese
          iscritte nell'ultimo bilancio, approvato o nei limiti delle
          maggiori  spese  necessarie,  ove  si   tratti   di   spese
          tassativamente  regolate  dalla legge o non suscettibili di
          impegno e pagamento frazionati in dodicesimi".
             D.L. n. 702/1978 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          locale):
             "Art.  2.  -  I  comuni, le province ed i loro consorzi,
          nelle more dell'approvazione dei bilanci di  previsione  da
          parte  dell'organo  regionale  di  controllo,  non  possono
          impegnare per ciascun capitolo  somme  superiori  a  quelle
          iscritte  nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle
          maggiori  spese  necessarie  ove   si   tratti   di   spese
          tassativamente regolate dalla legge.
             I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un
          dodicesimo  delle  somme  impegnabili, con esclusione delle
          spese  non  suscettibili   di   pagamento   frazionato   in
          dodicesimi".
             Legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979):
             "Art.  3. - A partire dal 1 gennaio 1979 le provincie ed
          i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti  ed
          altri  impegni,  delegazioni  di  pagamento  a valere sulle
          entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.
             Gli  enti  mutuatari  sono  obbligati  a  notificare  al
          tesoriere   l'atto  di  delega,  che  non  e'  soggetto  ad
          accettazione.
             Il  tesoriere,   in   relazione   all'atto   di   delega
          notificato,  e'  tenuto  a versare agli enti creditori alle
          prescritte scadenze, con  comminatoria  dell'indennita'  di
          mora  in  caso  di  ritardato versamento, l'importo oggetto
          della  delegazione,  provvedendo,  ove   necessario,   agli
          opportuni accantonamenti.
             Il  rilascio  della delegazione di pagamento e l'atto di
          delega sono esenti da imposte e tasse.
             Le province ed i comuni devono comunicare  entro  il  10
          gennaio 1979, ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di
          pagamento  rilasciate  su  qualsiasi  cespite a tutto il 31
          dicembre   1978.   Gli   elenchi,   firmati   dal    legale
          rappresentante  dell'ente,  devono  contenere l'importo, la
          durata  e  la  decorrenza  di  ogni   delegazione   nonche'
          l'ammontare,  la  scadenza  e  i  beneficiari  dei  singoli
          pagamenti.
             I tesorieri delle province  e  dei  comuni,  sulla  base
          degli  elementi  di cui al precedente comma, sono tenuti al
          pagamento  delle  rate  di   ammortamento   alle   scadenze
          stabilite,  fermo restando il limite delle anticipazioni di
          tesoreria di cui all'art. 1 del decreto-legge  29  dicembre
          1977,  n. 946 convertito, con modificazioni, nella legge 27
          febbraio 1978, n.  43  (si  veda  in  questa  appendice  il
          riferimento alla nota (d) all'art. 9).
             Qualora  le  province ed i comuni non adempiano a quanto
          previsto, dal precedente quinto comma,  i  tesorieri  degli
          enti  sono  tenuti  ad  accantonare  somme  di  importo non
          inferiore al  totale  delle  rate  di  ammortamento  pagate
          nell'anno 1978.".
             Art.  5.  - Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare
          operazioni di mutuo nei confronti degli  enti  locali  sono
          tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti,
          a  far  decorrere  l'ammortamento  dell'anno  successivo  a
          quello in cui e' stato perfezionato in contratto di mutuo.
             Gli  eventuali  interessi  di  preammortamento   saranno
          corrisposti   dagli   enti  locali  unitamente  alla  prima
          annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferisce ed il
          loro importo sara' gravato degli  ulteriori  interessi,  al
          medesimo  tasso,  sulla  somma  dovuta  dalla data di inzio
          dell'ammortamento a quella di  scadenza  della  prima  rata
          dello stesso.
             Art.  6.  - A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per
          anticipazioni di tesoreria dei  comuni,  delle  province  e
          delle loro aziende di trasporto non puo' superare il limite
          dei   tre  dodicesimi  delle  entrate  accertate  nell'anno
          precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi
          tre titoli dell'entrata e, per  le  aziende  di  trasporto,
          alle entrate proprie.
             Per   le   altre   forme  di  indebitamento  valgono  le
          limitazioni disposte dall'articolo 1 del  decreto-legge  29
          dicembre 1977, n. 916, convertito, con modificazioni, nella
          legge 27 febbraio 1978, n. 43.
             Per l'anno 1979 e per gli anni successive il limite alla
          contrazione  di  nuovi  mutui da parte delle province resta
          fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora  risulti
          superiore  a  quello  determinato in applicazione del comma
          precedente.".
             D.P.R.  n.   421/1979   recava:   "Coordinamento   delle
          disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei
          comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978,
          n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335".
             D.L.  n.  38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti
          locali per il 1981):
             "Art. 15.  -  Gli  stanziamenti  per  interessi  passivi
          iscritti  nel  bilancio  di  previsione  degli  Enti locali
          dovranno tener conto esclusivamente:
                a) delle quote di  interessi  relative  ai  mutui  in
          corso di ammortamento;
                b)  delle  quote  di  interessi  relative a mutui che
          entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio  a  cui
          il  bilancio  di  previsione  si  riferisce  in  virtu'  di
          contratti perfezionati l'anno precedente;
                c)  degli  interessi  passivi,  derivanti  da   patti
          contrattuali  o  da  sentenze maturati sui debiti pregressi
          quali risultano dal  disavanzo  di  amministrazione  al  31
          dicembre 1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la
          cui   sanatoria   si   provvedera'  ai  sensi  del  decreto
          ministeriale  15  luglio  1980:  "Modalita'  relative  alla
          certificazione  per  la revisione straordinaria dei residui
          attivi  e  passivi  dei comuni e delle province concernenti
          gli esercizi 1980 e precedenti".
             La spesa per interessi passivi relativa ad anticipazioni
          di tesoreria verra' rimborsata dallo Stato a consuntivo con
          modalita' analoghe a quelle di cui al  successivo  articolo
          24.  Gli  stanziamenti  di  bilancio  sono  collocati nelle
          partite di giro.
             Si  applica  il  disposto   di   cui   al   nono   comma
          dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".
                Legge   153/1981   di  conversione  del  citato  D.L.
          38/1981:
             "Art. 5, comma 1. -  I  comuni  e  le  province  possono
          utilizzare  in  termini  di  cassa  le  entrate a specifica
          destinazione per il pagamento di spese correnti,  ancorche'
          provenienti all'assunzione di mutui con istituti di credito
          diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non
          superiore  alle  somme dovute dallo Stato a ciascun ente si
          sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28  febbraio
          1981, n.  38".
                D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore
          della finanza locale per l'anno 1983):
             "Art. 1-quater. - 1. e 2 (Omissis).
             3.  Le  province  e  i comuni sono tenuti ad allegare al
          bilancio  di  previsione  una  relazione   previsionale   e
          programmatica  per  il  periodo  considerato  dal  bilancio
          pluriennale della regione.
             4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
          i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
          economica, udita l'associazione nazionale  comuni  italiani
          (ANCI),  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  pluriennale
          potra' essere esteso  ai  comuni  con  popolazione  sino  a
          20.000 abitanti.
             5.  La  relazione  previsionale  e  programmatica  e gli
          schemi di bilancio pluriennale e annuale predisposti  dalla
          giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.
             6.   In   pari   tempo   la   relazione  previsionale  e
          programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare
          proprie   osservazioni   in   relazione   agli    obiettivi
          programmatici   di   sviluppo   risultanti   dal  programma
          regionale di sviluppo.
             7. La relazione previsionale e programmatica e  progetti
          di   bilancio   pluriennale   ed  annuale  sono  deliberati
          contestualmente dal consiglio provinciale o comunale  entro
          il  15  dicembre,  previo espresso pronunciamento in ordine
          alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.
             8. La deliberazione  relativa  al  bilancio  annuale  di
          previsione   viene   trasmessa   dal  segretario  dell'ente
          all'organo regionale di  controllo  entro  i  dieci  giorni
          successivi alla adozione.
             9.  Il  termine  per  l'esame  del bilancio da parte del
          comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni
          dal ricevimento.  In caso si richiesta di chiarimenti,  gli
          enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal
          ricevimento.  Le  richieste  di  chiarimento  hanno effetto
          sospensivo solo se motivate.
             10.  Il  comitato  regionale di controllo adotta in ogni
          caso il proprio  provvedimento  definitivo  entro  i  dieci
          giorni  successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in
          cui perviene la risposta dell'ente.
             11. Decorso il suindicato termine assegnato al  comitato
          regionale   di  controllo,  senza  che  quest'ultimo  abbia
          emanato il relativo  provvedimento,  la  deliberazione  del
          bilancio diventa esecutiva.
             Art.  3,  comma  7.  -  I  comuni  e le province possono
          utilizzare in termini  di  cassa  le  entrate  a  specifica
          destinazione  per il pagamento di spese correnti, ancorche'
          provenienti  dall'assunzione  di  mutui  con  istituti   di
          credito  diversi  dalla  Cassa  depositi e prestiti, per un
          importo non superiore alle somme  maturate  ed  ancora  non
          erogate dallo Stato a ciascun ente.
             Art.  3-bis. - L'avanzo di amministrazione, per la parte
          non derivante dai  residui  passivi  perenti,  puo'  essere
          destinato  al  finanziamento  di  spese  una  tantum  o  di
          investimento; esso puo' altresi' essere utilizzato  per  il
          finanziamento  di eventuali passivita' relative ad esercizi
          pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in
          sede  di  assestamento  del  bilancio  di  previsione,   da
          effettuare  entro  il 30 novembre ai sensi dell'articolo 14
          del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
          n.  421.
             2.  Il  finanziamento  dei   residui   passivi   perenti
          reclamati   dai  creditori,  deve  essere  prioritariamente
          assicurato con la parte dell'avanzo  di  amministrazione  a
          tale scopo accantonata.
             3.  Il  finanziamento  del  disavanzo di amministrazione
          accertato   in   sede    di    rendiconto    deve    essere
          obbligatoriamente   assicurato  con  il  ricorso  ai  messi
          ordinari di bilancio".
             D.L. n. 318/1986 (Disposizioni in materia di finanza lo-
          cale per il 1986):
             "Art. 1-bis. Controllo della gestione). - I comuni e  le
          province  sono  tenuti  a  rispettare  nelle  variazioni di
          bilancio e durante la gestione il  pareggio  finanziario  e
          gli  equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
          spese correnti e per il finanziamento  degli  investimenti,
          secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.
             2.  Qualora  i dati della gestione facciano prevedere un
          disavanzo di amministrazione per squilibrio della  gestione
          di  competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai
          consigli comunali e provinciali adottare, non oltre  il  15
          ottobre  di  ciascun  anno,  apposita  deliberazione con la
          quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il
          pareggio,  la  deliberazione  e'  allegata  al   consuntivo
          dell'esercizio relativo.
             3.  La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio
          finanziario   e'   adottata   entro   il    30    settembre
          dell'esercizio  successivo. Qualora per eventi straordinari
          ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un  disavanzo  di
          amministrazione  o  rechi  l'indicazione  di  debiti  fuori
          bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro
          il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio
          della gestione anche  impegnando  l'esercizio  in  corso  o
          inderogabilmente  i  primi  due  immediatamente successivi.
          All'uopo possono essere utilizzate  tutte  le  entrate,  ad
          eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti
          e  di  quelle  aventi  specifica  destinazione  per  legge.
          Possono anche essere utilizzati  i  proventi  derivanti  da
          alienazione di beni patrimoniali non redditizi.
             4.  Il  conto  consuntivo  deliberato, con gli eventuali
          provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di
          previsione del secondo esercizio successivo come  documento
          necessario  per il controllo da parte del competente organo
          regionale".
             D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          locale per il 1987):
             "Art.  1  (Bilancio).  -  1.  Per la predisposizione, la
          deliberazione ed il controllo  dei  bilanci  dei  comuni  e
          delle  province  si applicano le disposizioni dell'articolo
          1-quater  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.   55,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
          n. 131.
             Art. 1-bis (Esercizio provvisorio del  bilancio).  -  1.
          L'esercizio  provvisorio  del  bilancio delle province, dei
          comuni e dei relativi consorzi e  delle  comunita'  montane
          non puo' essere superiore a 4 mesi.
             Art. 9 (Disposizioni sui mutui agli enti locali). - 1. I
          comuni,  le  province e loro consorzi non possono stipulare
          contratti  di  mutuo  con  istituti  diversi  dalla   Cassa
          depositi  e  prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia
          manifestato la propria  indisponibilita'  alla  concessione
          del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere
          con  la Direzione generale degli istituti di previdenza del
          Ministero del  tesoro  e  con  l'Istituto  per  il  credito
          sportivo.  La  Cassa depositi e prestiti deve comunicare la
          propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni  dalla
          data  di trasmissione della richiesta. La mancata risposta,
          trascorso  tale  termine,  equivale  a   dichiarazione   di
          indisponibilita'.
             2.  I contratti di mutuo di cui al presente articolo con
          enti diversi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  e  dalla
          Direzione   generale   degli  istituti  di  previdenza  del
          Ministero del tesoro devono, a  pena  di  nullita',  essere
          stipulati  in  forma  pubblica  e  contenente  le  seguenti
          clausole e condizioni:
                a) ammortamento per periodi non  inferiori  a  cinque
          anni,  ove  non diversamente previsto con il decreto di cui
          al  comma  3,  con  decorrenza  dal  1  gennaio   dell'anno
          successivo a quello della stipula del contratto;