Art. 124 
                         (Entrata in vigore) 
  1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo  entrano  in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1995 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  BRANCACCIO, Ministro dell'interno 
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO