Art. 124 (Entrata in vigore) 1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BRANCACCIO, Ministro dell'interno FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MANCUSO