Art. 13 
                       (Bilancio pluriennale) 
1. Gli enti di cui all'articolo 1,  comma  2,  allegano  al  bilancio
   annuale di previsione un bilancio pluriennale  di  competenza,  di
   durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque  non
   inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio  di
   cui all'articolo 4, escluso il principio dell'annualita'. 
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei  mezzi  finanziari
   che si prevede di destinare per ciascuno  degli  anni  considerati
   sia alla copertura di spese correnti che  al  finanziamento  delle
   spese di investimento, con indicazione, per  queste  ultime  della
   capacita' di ricorso alle fonti di finanziamento. 
3. Il bilancio pluriennale per la  parte  di  spesa  e'  redatto  per
   programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica  per  ciascuno
   l'ammontare delle spese correnti  di  gestione  consolidate  e  di
   sviluppo,  anche  derivanti  dall'attuazione  degli  investimenti,
   nonche' le spese di investimento ad esso destinate,  distintamente
   per ognuno degli anni considerati. 
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio  pluriennale,  che  per  il
   primo  anno  coincidono  con  quelli  del  bilancio   annuale   di
   competenza, hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo  limite
   agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente  in  sede  di
   approvazione del bilancio di previsione. 
5. Con il regolamento  di  cui  all'articolo  114  sono  approvati  i
   modelli relativi al bilancio pluriennale.