Art. 14 (Altri allegati al bilancio di previsione) 1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale; b) le risultanze dei rendiconti delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; d) la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonche' i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
Note all'art. 14: - La legge n. 167/1962, reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare". - La legge n. 865/1971, reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". - La legge n. 457/1978, reca: "Norme per l'edilizia residenziale".