Art. 16 
 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati) 
1. Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la   relazione
   previsionale e programmatica e lo schema di  bilancio  pluriennale
   sono predisposti dall'organo  esecutivo  e  da  questo  presentati
   all'organo consiliare unitamente agli allegati ed  alla  relazione
   dell'organo di revisione. 
2. Il  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  prevede   per   tali
   adempimenti un congruo termine, nonche' i termini  entro  i  quali
   possono  essere  presentati  da  parte  dei   membri   dell'organo
   consiliare  emendamenti  agli  schemi  di   bilancio   predisposti
   dall'organo esecutivo. 
3. Il  bilancio  annuale  di  previsione  e'  deliberato  dall'organo
   consiliare entro il termine previsto dall'articolo 55 della  legge
   8 giugno 1990, n. 142. La relativa deliberazione ed i documenti ad
   essa allegati sono trasmessi dal segretario  dell'ente  all'organo
   regionale di  controllo  entro  i  termini  previsti  dalla  legge
   regionale. 
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale
   di controllo, previsto dall'articolo 46 della legge 142 del  1990,
   decorre dal ricevimento. Le modalita' ed i termini per l'eventuale
   richiesta  di  chiarimenti  da  parte  dell'organo  regionale   di
   controllo sono stabiliti dalla legge regionale. Decorso il termine
   assegnato   all'organo   regionale   di   controllo,   senza   che
   quest'ultimo  abbia   emanato   il   relativo   provvedimento   la
   deliberazione del bilancio diventa esecutiva. 
 
           Note all'art. 16:
             -  Il  testo  dell'art.  55  della  legge n. 142/1990 e'
          riportato nella nota all'art. 3.
             - Il testo dell'art. 46 della legge  n.  142/1990,  gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art.   46   (Modalita'   del  controllo  preventivo  di
          legittimita' degli atti e del bilancio). - 1. Salvo  quanto
          disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate
          dall'articolo  45  diventano  esecutive  se  nel termine di
          venti giorni  dalla  ricezione  delle  stesse  il  comitato
          regionale  di controllo non abbia adottato un provvedimento
          di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione
          all'ente interessato.
             2. Il controllo di  legittimita'  comporta  la  verifica
          della conformita' dell'atto alle norme vigenti nonche' alle
          norme    statutarie   dell'ente,   esclusa   ogni   diversa
          valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
             3. Il provvedimento di annullamento  indica,  anche  con
          riferimento    ai    principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico, le norme violate.
             4. Il termine e' interrotto per una sola volta se  prima
          della  sua  scadenza  il  comitato  regionale  di controllo
          chieda  chiarimenti  o  elementi  integrativi  di  giudizio
          all'ente   deliberante.   In   tal   caso  il  termine  per
          l'annullamento  riprende  a  decorrere  dal  momento  della
          ricezione degli atti richiesti.
             5.   Le  deliberazioni  diventano  esecutive  prima  del
          decorso del termine, se il comitato regionale di  controllo
          da'   comunicazione   di   non  aver  riscontrato  vizi  di
          legittimita'.
             6.  La  trasmissione  all'organo  di   controllo   delle
          deliberazioni  dichiarate  urgenti  ha  luogo  entro cinque
          giorni dalla adozione, a pena di decadenza.
             7. La legge  regionale  stabilisce  le  modalita'  ed  i
          termini  per  l'invio  delle  deliberazioni  all'organo  di
          controllo e per la disciplina della decorrenza dei  termini
          assegnati  ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del
          controllo stesso.
             8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e  del
          conto  consuntivo  da parte del comitato di controllo e' di
          quaranta giorni.
             Il decorso del termine  determina  l'esecutivita'  delle
          deliberazioni ai sensi del comma 1.
             9.  Il  comitato  di  controllo  puo'  indicare all'ente
          interessato le modificazioni da apportare  alle  risultanze
          del  conto  consuntivo  con  l'invito ad adottarle entro il
          termine massimo di trenta giorni.
             10. Nel caso di mancata adozione  del  conto  consuntivo
          entro  il  termine  di  legge,  di  mancata  adozione delle
          modificazioni entro il termine previsto dal comma  9  o  di
          annullamento  delle  deliberazione  di  adozione  del conto
          consuntivo da  parte  del  comitato  di  controllo,  questo
          provvede  alla  nomina  di  uno  o  piu'  commissari per la
          redazione del conto stesso.".