Art. 16 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati) 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione. 2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. 3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale. 4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 46 della legge 142 del 1990, decorre dal ricevimento. Le modalita' ed i termini per l'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'organo regionale di controllo sono stabiliti dalla legge regionale. Decorso il termine assegnato all'organo regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 46 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente: "Art. 46 (Modalita' del controllo preventivo di legittimita' degli atti e del bilancio). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato. 2. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dell'atto alle norme vigenti nonche' alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. 3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate. 4. Il termine e' interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. 5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'. 6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza. 7. La legge regionale stabilisce le modalita' ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso. 8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo e' di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutivita' delle deliberazioni ai sensi del comma 1. 9. Il comitato di controllo puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. 10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento delle deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.".