Art. 17 
(Variazioni al bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo  di
                              gestione) 
1. Il  bilancio  di  previsione  puo'  subire  variazioni  nel  corso
   dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa  alle
   entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 
2. Le  variazioni  al  bilancio  sono   di   competenza   dell'organo
   consiliare. 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non  oltre  il
   30 novembre di ciascun anno. 
4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990,  n.
   142, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
   esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena  di  decadenza,
   da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
   comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se  a  tale  data
   non sia scaduto il predetto termine. 
5. In caso di  mancata  o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di
   variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare  e'
   tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
   entro il 31 dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
   ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti  eventualmente  sorti
   sulla base della deliberazione non ratificata. 
6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni  di
   comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi
   finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto  per
   aumentare gli stanziamenti per gli interventi  finanziati  con  le
   entrate dei primi  tre  titoli.  Per  le  comunita'  montane  sono
   vietati  i  prelievi  dagli  stanziamenti   per   gli   interventi
   finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e  quarto  per
   aumentare gli stanziamenti per gli interventi  finanziati  con  le
   entrate dei primi due titoli. 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni  dai  capitoli  iscritti
   nei servizi per conto di  terzi  in  favore  di  altre  parti  del
   bilancio. Sono vietati gli spostamenti  di  somme  tra  residui  e
   competenza. 
8. Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,   deliberata
   dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre  di  ciascun
   anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata  e
   di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare  il
   mantenimento del pareggio di bilancio. 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui  all'articolo
   11 sono di  competenza  dell'organo  esecutivo  e  possono  essere
   adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. 
 
 Nota all'art. 17:
             - Il testo del comma  3  dell'art.  32  della  legge  n.
          142/1990, gia' citata, e' il seguente: "3. Le deliberazioni
          in  ordine  agli  argomenti di cui al presente articolo non
          possono essere adottate in via d'urgenza  da  altri  organi
          del  comune  o della provincia, salvo quelle attinenti alle
          variazioni  di  bilancio  da  sottoporre  a  ratifica   del
          consiglio   nei  sessanta  giorni  successivi,  a  pena  di
          decadenza".