Art. 2 
                      (Potesta' regolamentare) 
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente applica i principi
   contabili  stabiliti   dal   presente   decreto,   con   modalita'
   organizzative  corrispondenti  alle  caratteristiche  di  ciascuna
   comunita',    ferme    restando    le    disposizioni     previste
   dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed  uniformita'  del
   sistema finanziario e contabile. 
2. Il regolamento  di  contabilita'  puo'  assicurare  la  conoscenza
   consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad  enti
   od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.  3.
   Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme  relative  alle
   competenze specifiche dei soggetti  dell'amministrazione  preposti
   alla programmazione, adozione ed attuazione dei  provvedimenti  di
   gestione che hanno carattere finanziario e contabile,  in  armonia
   con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie  locali,  del
   presente decreto e delle altre leggi vigenti.