Art. 2 (Potesta' regolamentare) 1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente decreto, con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile. 2. Il regolamento di contabilita' puo' assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. 3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente decreto e delle altre leggi vigenti.